| 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'interno emana un
decreto per adeguare il modello di carta di identità alle
modifiche previste dalla presente legge e predispone il
modello del tagliando di cui al terzo comma dell'articolo 4
della legge 7 ottobre 1947, n 1058, come modificato
dell'articolo 2 della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno emana le disposizioni necessarie per
l'apposizione sulle carte di identità già rilasciate alla data
di entrata in vigore del decreto medesimo dei dati di cui
all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
| |