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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8727
DDL0495-0002
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL13-495)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il rapporto tra le istituzioni e
  i gruppi d'interesse o gruppi di pressione, le cosiddette
  lobby,  è da tempo oggetto di interesse sia a livello
  nazionale che internazionale.  Il "lobbismo" ha avuto inizio
  nel Parlamento britannico, dove il termine  lobby
  indicava le manovre di corridoio fuori della Camera dei
  Comuni.  Il "lobbismo" è sostanzialmente il tentativo
  organizzato di gruppi di cittadini di influenzare i
  responsabili della vita politica.  I "lobbisti" rappresentano
  una gamma di interessi speciali: attività commerciali,
  organizzazioni professionali, enti locali, lavoro,
  agricoltura, consumatori e gruppi di pubblico interesse.  Le
  attività lobbistiche prevedono incontri  vis-à-vis  con i
  legislatori, audizioni davanti alle commissioni, redazione e
  presentazione di materiali di ricerca.  Alcuni ritengono che il
  "lobbismo" sia una forma essenziale di partecipazione dei
  cittadini all' iter  legislativo, altri hanno criticato la
  moralità, se non la legalità di certe pratiche lobbistiche.
     E' del marzo 1985 un'interrogazione alla Commissione delle
  Comunità europee dove si chiedeva di fornire un prospetto
  sullo sviluppo del numero dei "lobbisti", indicando la loro
  appartenenza a gruppi di consumatori, a sindacati e a società
  o organizzazioni professionali.  Ad altra del maggio 1992,
  nella quale si chiedeva se si ritenesse opportuno elaborare un
  codice di condotta in grado di disciplinare le relazioni della
  Commissione con le organizzazioni appositamente create allo
  scopo di curare le relazioni, l'allora Presidente Delors
  rispondeva di aver avviato un'inchiesta per riflettere in
 
                               Pag. 2
 
  merito alle relazioni tra Commissione e gruppi di interesse.
  Nel 1993 la Commissione europea pubblicava nella  Gazzetta
  Ufficiale delle Comunità europee  un testo relativo al
  "Dialogo fra la Commissione e gruppi di interesse" nell'ambito
  di un orientamento a favore della trasparenza delle attività
  comunitarie.  Il testo riportava, tra l'altro, un intervento di
  David Williamson, segretario generale della Commissione
  europea, nel quale si rilevava come fosse importante mantenere
  un dialogo con i gruppi di interesse sia per la consulenza che
  gli stessi possono offrire sia per la funzione di informazione
  che svolgono nei confronti del pubblico.  Rimaneva tuttavia
  viva la necessità di redigere degli elenchi per far conoscere
  i nomi di coloro che sono attivi nei vari settori dettando
  altresì norme basilari di condotta.
     Anche nel nostro Paese è notorio che nella presentazione
  degli emendamenti, come anche nell'iniziativa legislativa, ma
  nel primo caso con maggiore possibilità di successo, i
  parlamentari sono oggetto di pressioni, da parte di gruppi di
  potere e da parte di singoli, tendenti ad ottenere interventi
  a favore di determinati interessi.
     Poiché il fenomeno, corretto o meno, esiste nel nostro
  come in altri Parlamenti è opportuno prenderne atto e
  regolamentarlo con precise norme deontologiche, analogamente a
  quanto già avviene ad esempio negli Stati Uniti (dove esistono
  oltre 6.000 "lobbisti" registrati al Congresso), onde ottenere
  trasparenza delle decisioni parlamentari ed evitare, o almeno
  frenare, fenomeni di corruzione.
     La principale legge statunitense sul "lobbismo" è la
  Federal Regulation of Lobbying Act  del 1946, la quale
  dispone che chiunque riceva compensi per effettuare interventi
  di  lobby  presso il Governo quale principale attività, ha
  l'obbligo di registrare il proprio nominativo presso i
  segretari del Senato e della Camera ed a presentare relazioni
  trimestrali sulle proprie attività, mentre l'offerta di doni
  ai funzionari governativi è regolata dall' Ethics Reform Act
  del 1949 e dai codici morali della Camera e del Senato e
  solo l'ostruzionismo operato al Senato ha recentemente
  impedito di approvare una normativa più severa.
     La presente proposta di legge va dunque a colmare un vuoto
  nell'ordinamento dei rapporti tra imprese e pubbliche
  amministrazioni.  Manca infatti una disciplina che permetta ai
  poteri pubblici statali, regionali e locali una collaborazione
  con le imprese, inserita in un quadro minimo di certezza e di
  stabilità e dunque suscettibile di sottrarsi a criteri casuali
  ed episodici.  Una regolamentazione del fenomeno nel senso di
  cui alla presente proposta di legge agevolerebbe anche i
  lavori delle Commissioni parlamentari le quali si trovano
  subissate da richieste di audizioni.  Spesso alle Commissioni
  manca la possibilità di valutare la reale rappresentatività di
  chi si pone loro come interlocutore nei lavori parlamentari.
  Altre volte nascono discussioni fra i gruppi circa
  l'opportunità di procedere alla audizione di determinati
  soggetti.
     L'articolo 1 definisce l'attività professionale di
  relazioni pubbliche.
     L'articolo 2 dispone che, previo accertamento di
  determinati requisiti, chiunque svolga l'attività di relazioni
  pubbliche deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco.
     L'articolo 3 disciplina l'attività di relazioni pubbliche,
  con un espresso riferimento alla trasparenza delle
  informazioni e dei sondaggi di opinione, al segreto
  professionale ed al rendiconto delle spese di particolare
  rilevanza.
     L'articolo 4 costituisce un'apposita commissione al fine
  di redigere un regolamento deontologico.
     L'articolo 5 prevede le sanzioni per coloro che svolgono
  abusivamente l'attività di relazioni pubbliche.
 
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