| Onorevoli Colleghi! - Il rapporto tra le istituzioni e
i gruppi d'interesse o gruppi di pressione, le cosiddette
lobby, è da tempo oggetto di interesse sia a livello
nazionale che internazionale. Il "lobbismo" ha avuto inizio
nel Parlamento britannico, dove il termine lobby
indicava le manovre di corridoio fuori della Camera dei
Comuni. Il "lobbismo" è sostanzialmente il tentativo
organizzato di gruppi di cittadini di influenzare i
responsabili della vita politica. I "lobbisti" rappresentano
una gamma di interessi speciali: attività commerciali,
organizzazioni professionali, enti locali, lavoro,
agricoltura, consumatori e gruppi di pubblico interesse. Le
attività lobbistiche prevedono incontri vis-à-vis con i
legislatori, audizioni davanti alle commissioni, redazione e
presentazione di materiali di ricerca. Alcuni ritengono che il
"lobbismo" sia una forma essenziale di partecipazione dei
cittadini all' iter legislativo, altri hanno criticato la
moralità, se non la legalità di certe pratiche lobbistiche.
E' del marzo 1985 un'interrogazione alla Commissione delle
Comunità europee dove si chiedeva di fornire un prospetto
sullo sviluppo del numero dei "lobbisti", indicando la loro
appartenenza a gruppi di consumatori, a sindacati e a società
o organizzazioni professionali. Ad altra del maggio 1992,
nella quale si chiedeva se si ritenesse opportuno elaborare un
codice di condotta in grado di disciplinare le relazioni della
Commissione con le organizzazioni appositamente create allo
scopo di curare le relazioni, l'allora Presidente Delors
rispondeva di aver avviato un'inchiesta per riflettere in
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merito alle relazioni tra Commissione e gruppi di interesse.
Nel 1993 la Commissione europea pubblicava nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee un testo relativo al
"Dialogo fra la Commissione e gruppi di interesse" nell'ambito
di un orientamento a favore della trasparenza delle attività
comunitarie. Il testo riportava, tra l'altro, un intervento di
David Williamson, segretario generale della Commissione
europea, nel quale si rilevava come fosse importante mantenere
un dialogo con i gruppi di interesse sia per la consulenza che
gli stessi possono offrire sia per la funzione di informazione
che svolgono nei confronti del pubblico. Rimaneva tuttavia
viva la necessità di redigere degli elenchi per far conoscere
i nomi di coloro che sono attivi nei vari settori dettando
altresì norme basilari di condotta.
Anche nel nostro Paese è notorio che nella presentazione
degli emendamenti, come anche nell'iniziativa legislativa, ma
nel primo caso con maggiore possibilità di successo, i
parlamentari sono oggetto di pressioni, da parte di gruppi di
potere e da parte di singoli, tendenti ad ottenere interventi
a favore di determinati interessi.
Poiché il fenomeno, corretto o meno, esiste nel nostro
come in altri Parlamenti è opportuno prenderne atto e
regolamentarlo con precise norme deontologiche, analogamente a
quanto già avviene ad esempio negli Stati Uniti (dove esistono
oltre 6.000 "lobbisti" registrati al Congresso), onde ottenere
trasparenza delle decisioni parlamentari ed evitare, o almeno
frenare, fenomeni di corruzione.
La principale legge statunitense sul "lobbismo" è la
Federal Regulation of Lobbying Act del 1946, la quale
dispone che chiunque riceva compensi per effettuare interventi
di lobby presso il Governo quale principale attività, ha
l'obbligo di registrare il proprio nominativo presso i
segretari del Senato e della Camera ed a presentare relazioni
trimestrali sulle proprie attività, mentre l'offerta di doni
ai funzionari governativi è regolata dall' Ethics Reform Act
del 1949 e dai codici morali della Camera e del Senato e
solo l'ostruzionismo operato al Senato ha recentemente
impedito di approvare una normativa più severa.
La presente proposta di legge va dunque a colmare un vuoto
nell'ordinamento dei rapporti tra imprese e pubbliche
amministrazioni. Manca infatti una disciplina che permetta ai
poteri pubblici statali, regionali e locali una collaborazione
con le imprese, inserita in un quadro minimo di certezza e di
stabilità e dunque suscettibile di sottrarsi a criteri casuali
ed episodici. Una regolamentazione del fenomeno nel senso di
cui alla presente proposta di legge agevolerebbe anche i
lavori delle Commissioni parlamentari le quali si trovano
subissate da richieste di audizioni. Spesso alle Commissioni
manca la possibilità di valutare la reale rappresentatività di
chi si pone loro come interlocutore nei lavori parlamentari.
Altre volte nascono discussioni fra i gruppi circa
l'opportunità di procedere alla audizione di determinati
soggetti.
L'articolo 1 definisce l'attività professionale di
relazioni pubbliche.
L'articolo 2 dispone che, previo accertamento di
determinati requisiti, chiunque svolga l'attività di relazioni
pubbliche deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco.
L'articolo 3 disciplina l'attività di relazioni pubbliche,
con un espresso riferimento alla trasparenza delle
informazioni e dei sondaggi di opinione, al segreto
professionale ed al rendiconto delle spese di particolare
rilevanza.
L'articolo 4 costituisce un'apposita commissione al fine
di redigere un regolamento deontologico.
L'articolo 5 prevede le sanzioni per coloro che svolgono
abusivamente l'attività di relazioni pubbliche.
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