| (Elenco professionale).
1. Chiunque svolga l'attività di cui all'articolo 1 deve
chiedere l'iscrizione in un apposito elenco, istituito presso
ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, ove sono indicati
i dati anagrafici di ciascun iscritto ed il rispettivo
domicilio professionale.
2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 il
soggetto richiedente deve:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) non aver subìto, nell'ultimo decennio, condanne
penali definitive per reati contro la pubblica fede o il
patrimonio;
c) godere dei diritti civili e non essere stato
interdetto dai pubblici uffici.
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