| (Disciplina dell'attività
di relazioni pubbliche).
1. Nello svolgimento della sua attività, il professionista
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di relazioni pubbliche garantisce il pieno rispetto dei
diritti della persona e la perfetta trasparenza del flusso di
informazioni tra il soggetto committente o datore di lavoro ed
il soggetto pubblico. In particolare deve astenersi:
a) da qualsiasi iniziativa o attività che violi il
diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine, o al
nome, o rechi loro molestia;
b) dal fare uso di informazioni o commenti falsi o
che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;
c) dall'applicare nei sondaggi di opinione
qualsiasi procedura o metodo di rilevazione o elaborazione dei
dati che tenda ad una falsificazione del risultato.
2. Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al
segreto professionale nei confronti del suo committente o
datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 622 del codice
penale, sulle notizie riservate che quest'ultimo gli abbia
comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche
con specifica richiesta di non divulgazione.
3. Il professionista è tenuto a denunciare qualsiasi spesa
eccedente un milione di lire sostenuta nell'esercizio della
propria attività, indicandone l'ammontare e la
destinazione.
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