| (Commissione per il regolamento).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominata una Commissione che ha sede presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, che assicura quanto è necessario per
il suo funzionamento.
2. La Commissione è composta da:
a) un magistrato con grado di consigliere di
Cassazione, con funzioni di presidente;
b) tre membri scelti tra le persone designate
dalle associazioni maggiormente rappresentative della
categoria dei consulenti in pubbliche relazioni, che abbiano
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svolto correttamente per almeno cinque anni attività di
relazioni pubbliche con carattere di continuità e prevalenza
rispetto ad altre attività professionali;
c) un membro scelto tra le persone designate dalle
associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative;
d) un membro scelto tra le persone designate dalle
associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;
e) un membro scelto tra le persone designate dalle
organizzazioni rappresentative delle categorie industriali e
professionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Commissione provvede alla redazione
di un regolamento per la disciplina dell'attività
professionale di relazioni pubbliche, da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
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