| 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta
nella misura del 4 per cento per le cessioni ed importazioni
di preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la
vendita al minuto, di cui alla lettera b) del comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202.
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