| 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 1, valutate in lire40 miliardi, si provvede, per
l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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