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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8738
DDL0497-0002
Progetto di legge Camera n. 497 - testo presentato - (DDL13-497)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C497. TESTIPDL
...C497.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC497 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La necessità di intervento nella
  normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di
  genitori separati nasce da circostanze oggettive, che
  evidenziano un profondo e diffuso malessere.
     E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un
  elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il
  25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione,
  secondo i dati ISTAT del 1992.  Questi, secondo la medesima
  fonte e per lo stesso anno, nel 93,7 per cento dei casi sono
  affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei
  casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il
  padre, i nonni eccetera) da attribuire a situazioni di
  impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga,
  alcoolismo, eccetera).  C'è da aggiungere che la possibilità di
  accesso per il padre, in questi affidamenti a un solo
  genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana
  alternato e 15 giorni in estate.  In questa situazione, che
  trasforma di fatto la separazione tra i genitori in
  separazione dei figli dal genitore non-affidatario (Bargagli,
  Saraceno,  Padri e figli dopo la separazione,  Bologna,
  Società Italiana di Statistica, 1993), non può stupire che si
  riscontri una altissima percentuale di minori disadattati che,
  nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di
  psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di
  dipendenza dalla madre e di rifiuto nei confronti del padre.  A
  ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex-coniugi,
  per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si
  sommano le tensioni per un rapporto con i figli doppiamente
  mal risolto.  In sostanza, quindi, l'affidamento a un solo
  genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore,
  come pure si propone in teoria la legge attuale, si dimostra
 
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  funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco
  consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con
  l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i
  figli che la corresponsione di un assegno, e di madri
  frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei
  figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.
     A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano
  separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta
  mediante l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse
  il senatore Lipari nel presentarlo al Senato italiano nel
  1987, si propone di superare la deleteria divisione in
  genitori del quotidiano e genitori del tempo libero.  D'altra
  parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico
  non solo al principio della parità e delle pari opportunità ma
  al concreto mutamento del costume, può essere visto nel
  coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la
  plausibilità e opportunità pratica della paritetica
  utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori
  possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al
  padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del
  figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla
  Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1987 e n. 341 del
  1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri
  per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (n. 179
  del 1993).
     Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre
  più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di
  separazione e divorzio.  Ciò, viceversa, non solo non è
  avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal
  punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata
  vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova,
  Grasso: in  Diritto di famiglia e delle persone,  Milano,
  Giuffrè, 1991); ciò per favorire una soluzione, quella
  monogenitoriale, che oltre tutto disattende completamente
  l'articolo 30, primo comma della Costituzione, secondo cui il
  diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si
  esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben
  più importanti compiti di educazione e istruzione: e nessuno
  può certo sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale
  a "educare".
     Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la
  decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla
  procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità
  della situazione attuale.  Infatti, in sostanza l'affidamento
  viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale,
  nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio
  per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di
  possibilità offerte dalla legge quindi si affida alla
  tradizione, consegnando, come sopra detto, 100 volte su 100 i
  figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia
  provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio,
  si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione
  diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per
  lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente
  i figli. Né appare convincente la giustificazione ufficiale
  del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta
  "dottrina della tenera età" secondo cui, essendo i figli
  piccolissimi al momento della separazione, si deve tener conto
  del fatto che il cordone ombelicale con la madre non è ancora
  stato tagliato.  La falsità di tale concetto è infatti
  chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali: ad
  esempio, i dati ISTAT 1990 per la Toscana attestano che l'età
  media dei coniugi che si separano è di 40 anni per il marito e
  37 per la moglie.  Lo stesso errato presupposto è utilizzato da
  una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi,
  in  Rivista di Diritto Civile,  II semestre 1987, p. 134)
  laddove si sostiene che l'affidamento a entrambi i genitori
  non è consigliabile perché il bimbo ha bisogno di sentirsi
  protetto entro un unico nido, ove sarà orientato in modo
  univoco, e quindi bene.
     In definitiva, constatata la scarsa propensione dei
  magistrati a sperimentare nuove formule di affidamento,
  assumendosi le relative responsabilità, nonché le difficoltà
  oggettive che con le procedure attuali li portano a ripetere
  pedissequamente le medesime formule si è ritenuto opportuno
 
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  alleggerirne il compito diminuendone il potere discrezionale
  nella scelta dell'istituto cui ricorrere e soprattutto, del
  genitore cui affidare la prole, tanto più nella convinzione
  che i genitori siano entrambi necessari ai figli per una
  crescita armoniosa, e che quella conflittualità così spesso
  invocata per negare l'affidamento congiunto e conservare la
  soluzione monogenitoriale sia invece la consegnenza di
  quest'ultima.
     Ciò spiega la non causale rigidità della proposta rispetto
  alle decisioni principali del giudice, alla quale hanno del
  resto contribuito altre rilevanti considerazioni di
  opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin
  dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non
  può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle
  altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" così
  cara agli avvocati.  Così pure rigida e scontata, salvo i
  previsti casi-limite, è apparso giusto che fosse la
  conservazione a pieno titolo di entrambi i genitori nella vita
  dei figli, come sopra sottolineato.
     Centrale nella proposta è infatti l'idea, espressa in modo
  specifico all'articolo 1, che la bigenitorialità non è solo
  una legittima rivendicazione del genitore escluso
  dall'affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice,
  ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito
  dei cosiddetti "diritti della personalità".  Di modo che per
  ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è
  più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può
  privare l'altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista
  una tutela, se minacciato, al quale non ci si può sottrarre,
  ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30,
  primo comma, della Costituzione.  Si è quindi elaborata una
  normativa che garantisse l'effettività di questa fondamentale
  affermazione in una dimensione non meramente programmatica,
  bensì immediatamente precettiva.
     Lo strumento giuridico adatto per lo scopo di cui sopra è
  stato visto, come sopra accennato, nell'affidamento congiunto
  (articolo 1, comma 2), coerentemente configurato quale
  soluzione principale e ordinaria, e non più meramente
  residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché
  irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (comma 4).
  Dell'istituto dell'affidamento congiunto al momento di
  utilizzarlo sono state date chiavi di lettura diverse, sia nel
  nostro che in altri ordinamenti giuridici.
     Preme sottolineare che nella presente proposta si intende
  che contenga nulla di diverso dalla naturale prosecuzione del
  regime precedente alla separazione o al divorzio, tanto che
  potrebbe anche non essere pronunciato: in altre parole, si
  poteva anche stabilire che nulla fosse detto sull'affidamento
  dei figli in sede giudiziale, restando così implicito che il
  relazionarsi dei genitori rispetto ai figli resta - quanto a
  diritti, poteri e doveri - esattamente lo stesso di prima,
  dovendosi solo stabilire come organizzare un nuovo sistema di
  vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre
  dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti.  E'
  dunque solo per facilità di lettura giuridica che nella
  proposta si è dato alla soluzione proposta un nome già
  esistente, potendosi però anche agevolmente sopprimere ogni
  affermazione sull'affidamento per arrivare all'esito voluto,
  sotto il segno della continuità.  Preme sottolineare anche che
  tale continuità non solo porta con sé il rispetto del dettato
  costituzionale delle pari opportunità e della conservazione
  dei diritti-doveri, ma soprattutto evita di mettere i figli in
  quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori che,
  come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie,
  porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro
  personalità.  E' giusto, infine, mettere in evidenza, in una
  fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per
  le sorti di famiglia diventano sempre più pressanti, che
  l'affidamento congiunto (all'opposto della soluzione
  monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il
  fine educativo dei figli, senza vincitori né vinti e quindi
  senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perché
  ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere
  sfruttato.
 
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     L'articolo 2 prospetta le modalità pratiche di una
  effettiva realizzazione dell'affidamento congiunto, pur
  salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino.
  E' questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare
  la massima flessibilità.  In sostanza si riconosce un ampio
  grado di libertà ai genitori autorizzando una scelta caso per
  caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà
  essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi
  i genitori.  In altre parole, ci sarà ancora un genitore
  convivente e uno no, ma tutte le possibilità di contatto con i
  figli da parte di quello non convivente dovranno essere
  raccolte e sfruttate; ad esempio, non sarà più pensabile che
  si dica di no all'offerta da parte del genitore non convivente
  di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il
  figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia
  fissato che vada.
     D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare
  una effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella
  vita dei figli è apparso il "mantenimento diretto", un altro
  punto centrale della proposta (articolo 2, comma 3).  Si
  ritiene, cioè, indispensabile, nel ripartire l'onere del
  mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori
  distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie
  di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante
  sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano
  di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno,
  altamente conflittuale (Chambers,  Rethinking the
  substantive roles for custody disputes  in Divorce, 83
  Michigan Law Rev., p. 128, 1984), alla garanzia per il
  genitore convivente di poter dividere con l'altro anche il
  peso dell'allevamento dei figli (comma 4), alla possibilità
  per il genitore non convivente di prendersi anch'esso per
  qualche aspetto cura diretta dei figli e condividere momenti
  di scelta (comma 5: naturalmente per poter attribuire ai
  genitori compiti specifici il tribunale utilizzerà quanto
  riferito dai genitori stessi, in caso di accordo, o la
  relazione del consultorio di cui all'articolo 3, in caso di
  disaccordo).
     Indubbiamente, sarebbe teoricamente possibile attribuire
  poteri decisionali al genitore non convivente anche con il
  meccanismo dell'assegno, ma si consideri, poiché ogni
  decisione ha quasi sempre delle implicazioni economiche,
  quanto sarebbe conflittuale che un genitore decida e l'altro
  paghi.
     A proposito di quanto ora detto, si è sostenuto
  (Scannicchio, in  Nuove leggi civili commentate,  II
  Semestre 1987, p. 972): che affidamento congiunto vuol dire
  necessariamente associazione dei genitori nell'esercizio della
  potestà, e non partizione dei poteri; che ciò può avvenire
  solo se c'è accordo; che la prima questione sulla quale
  l'accordo deve esistere è l'adozione stessa dell'affidamento
  congiunto.
     Di qui seguirebbe che l'affidamento congiunto non può
  essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente,
  smentendo quanto prescritto all'articolo 1.  L'obiezione è in
  realtà inconsistente, o al più nominalistica.  Infatti, già
  adesso, sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo
  anche quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi
  coerentemente si potrebbe chiamare "congiunto" anche tale
  regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità
  solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è
  certamente più giustificato opporsi a una soluzione
  intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo) che
  ostacolarne una equa (l'affidamento congiunto) per assicurarsi
  un innaturale predominio.  D'altronde è del tutto opinabile che
  sia negativa una divisione di competenze sulle decisioni di
  minore importanza, che si verifica di regola, sia pur
  tacitamente, anche nella famiglia non separata, e che in
  quella separata ha, se non altro, il pregio di ridurre la
  conflittualità facendo interagire il figlio di volta in volta
  con il genitore competente e solo con lui, anziché i genitori
  tra loro.  In quest'ottica l'articolo 3 si preoccupa di fornire
  ai genitori, ove necessario, uno strumento (preannunciato
  all'articolo 1, comma 2), per impostare correttamente un nuovo
  tipo di vita familiare, accettando i necessari sacrifici non
 
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  tanto per venire incontro ai desideri dell'altro quanto per
  rispettare le esigenze del bambino.
     Si ritiene che questo intervento dei consultori, a
  spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità
  della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei
  figli, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione
  della legge, venendo da una lunghissima tradizione
  monogenitoriale, ma che evolvendo il costume diventerà sempre
  meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione
  preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i
  centri come strutture cui si potrà rivolgere in qualsiasi
  momento qualsiasi coppia in difficoltà.  L'istituzione dei
  centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare
  un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con
  preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in
  tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di
  successo, come anticipato al comma 2 dell'articolo 1.
     Con il comma 3, in particolare, si vogliono scoraggiare
  atteggiamenti possessivi da parte dei genitori, privilegiando
  quello più corretto e disponibile, meglio disposto a lasciare
  spazio all'altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo
  un concetto già entrato nella legislazione anglosassone,
  nonché secondo un orientamento già da tempo affermato presso
  gli psicologi (v., ad esempio, Cigoli, Gulotta, Santi
  Separazione, divorzio e affidamento dei figli,  Milano,
  Giuffrè, 1983).
     L'articolo 4 affronta il problema della ineluttabilità o
  meno dell'affidamento congiunto.  Pur essendo certamente
  auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed
  essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il
  consultorio di cui all'articolo 3, nello spirito dell'articolo
  1 e per i motivi illustrati nel commento all'articolo 2 si è
  ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione
  indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai
  casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori,
  disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate
  opposizioni (comma 2).
     L'articolo 5, mira a ricondurre l'assegnazione della casa
  coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto,
  eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa
  perché si convive con i figli comporti un vantaggio economico
  iniquo, visto che anche il genitore abitualmente non
  convivente ha la necessità di disporre di uguale spazio per
  ospitare i figli nei tempi stabiliti, circostanza che oggi in
  pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che
  tanto il genitore non affidatario finirà per sparire dalla
  vita dei figli.  Il vantaggio di questa precisazione (la
  valutazione economica della disponibilità della casa) è
  particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso oggi si
  assista a false dispute sull'affidamento dei figli che hanno
  in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione.
  Di particolare rilievo è il caso in cui il genitore non
  convivente, oltre a provvedere al mantenimento dei figli,
  debba anche corrispondere all'altro un assegno personale e sia
  proprietario della casa coniugale.  In queste situazioni
  l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è
  oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico
  riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di
  cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n.
  11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata
  motivazione.  Si è perciò ritenuto necessario proporne con
  forza il definitivo riconoscimento legislativo.  Il comma 2
  affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in
  località remota, che nella situazione attuale viene spesso
  deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro soltanto per
  tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale
  contrasto con l'esigenza dei figli di mantenere significativi
  rapporti proprio con tale passato.  Aderendo ad una specifica
  richiesta avanzata da figli di separati, che hanno lamentato
  questa crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso
  dare una indicazione di principio affermando che, in assenza
  di motivi di forza maggiore, questa operazione deve essere
  scoraggiata, in nome del prevalente interesse del minore.
  Potrebbe essere opportuno stabilire interventi di tutela
  preventiva verso l'eventualità del cambiamento di residenza,
 
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  ad esempio stabilendo che il minore risieda preferenzialmente
  presso il genitore che non si sposta.
     Con l'articolo 6 si intende dare indicazioni sulla
  corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata.
  Sicuramente si tratta di un problema culturale.  La prassi
  attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori
  separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi,
  trova la propria giustificazione nel principio che ai figli
  giovi ricevere una educazione monocorde, improntata a un punto
  di vista unico.  La presente proposta nasce invece dalla
  convinzione che per essi sia più utile abituarsi ad ascoltare
  più opinioni e a confrontare le idee.  E si ritiene anche che
  l'attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran
  parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e
  incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi
  primariamente dei poteri dei genitori, li fa sentire
  protagonisti e non mette adeguatamente l'accento sul loro
  dovere di evitare certi componamenti perché lesivi
  dell'interesse del minore, e a tal punto da essere
  perseguibili.  In altre parole, le indicazioni date
  dall'articolo 6 suonano certo come pura utopia nella cultura
  attuale, ma non all'interno della normativa qui proposta,
  perché per i genitori è ben diverso operare nell'ambito di una
  giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a
  considerare "indebita ingerenza" ogni forma di partecipazione
  del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio,
  op. cit.)  e lo scoraggia, o sapendo che dalla legge
  questa partecipazione è ricercata e protetta.  In particolare,
  aver posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale
  elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un
  adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i
  quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i
  rapporti con l'altro.  Tali comportamenti non configurano più
  la mera violazione, oggi per altro solo blandamente
  sanzionata, di un obbligo di carattere non patrimoniale nei
  confronti dell'altro genitore, bensì un vero e proprio
  illecito a danno del minore.  Ciò porta ad applicare i
  tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto
  soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o colposo:
       azione inibitoria (articolo 6, comma 2) disciplinata per
  quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (onde
  evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti
  dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo al
  prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al
  prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che
  concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi.
  Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente
  correlato con la coabitazione con uno dei genitori (si pensi,
  ad esempio ma non solo, alla sistematica violazione
  dell'attuale "diritto di visita") e sia inoltre recidivo
  rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accettati e
  interdetti dal giudice, è previsto l'automatico trasferimento
  della convivenza presso l'altro genitore (comma 3);
       risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in
  via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se
  stessa considerata di un suo diritto soggettivo della
  personalità (comma 4).  Al fine di evitare una degenerazione
  del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è
  limitata la loro esperibilità a fattispecie già
  entrinsecamente lesive del diritto.
     Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo
  dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati
  e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non
  ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da
  imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la
  prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.
     L'articolo 7 tutela il minore dalle possibili "fughe" di
  uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui
  sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice
  penale.
     L'articolo 8 riconosce esplicitamente la possibilità di
  aggiustare il regime successivamente ai primi impegni presi,
  ovviando alla attuale rigidità delle disposizioni, per la
 
                               Pag. 7
 
  quale provvedimenti assunti al buio in sede di udienza
  presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia
  possibile apportare dei correttivi.
     L'articolo 9 estende alla famiglia di fatto la protezione
  dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell'alta
  incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono
  con le minori tutele.
     Per quanto riguarda le norme transitorie (articolo 10), al
  comma 1 si intende evitare che problemi di copertura
  finanziaria possano ritardare l'applicazione della legge,
  indicando la possibilità di affidare temporaneamente le
  funzioni di mediazione familiare di cui all'articolo 3 a
  perso- nale già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza
  variazione di spesa per lo Stato.  Il comma 2 interviene a
  favore delle situazioni già esistenti, concedendo per esse
  pure la possibilità di utilizzare una normativa più
  avanzata.
     Per concludere, due parole sui costi, economici e non,
  della presente proposta.
     Indubbiamente il meccanismo suggerito è più laborioso e
  complesso dell'attuale e richiede maggiore attenzione da parte
  del giudice.  Tuttavia, non sembra veramente il caso che una
  società che vuol dirsi civile scelga di risparmiare a spese
  dei minori.
 
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