| (Affidamento dei figli).
1. Il minore ha diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a
ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del loro matrimonio.
2. Per i fini di cui al comma 1 il tribunale che adotta i
provvedimenti di cui al medesimo comma 1, esperito inutilmente
un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto
previsto all'articolo 4, l'affidamento congiunto dei figli
secondo modalità di attuazione concordate dai genitori ai
sensi dell'articolo 2 e conformi alle disposizioni della
presente legge. Il tribunale può altresì disporre che essi
siano assistiti dalle strutture previste dagli articoli 3 e
10, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il
tribunale può inviare la coppia anche per un ulteriore
tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
3. Il giudice deve sentire i figli stessi se maggiori di
anni dieci, possibilmente tramite i servizi sociali.
4. Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento
congiunto, ove il tribunale abbia ritenuto di poterlo
stabilire, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
5. Il tribunale, qualora ritenga le modalità determinate
dai genitori non conformi a quanto indicato dal comma 1 del
presente articolo e dall'articolo 2, concede loro un termine
per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale
termine senza che siano state concordate modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
d'ufficio dal tribunale.
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