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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


874
DDL0065-0002
Progetto di legge Camera n. 65 - testo presentato - (DDL13-65)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C65. TESTIPDL
...C65.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC65 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n.104,
  legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
  diritti delle persone handicappate, definisce tali coloro che
  "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale
  (...) che determina un processo di svantaggio sociale o di
  emarginazione".
     Si stabilisce quindi, tra le varie tipologie di
  handicap,  una netta distinzione che permette di
  evidenziare i problemi specifici e di proporre gli interventi
  legislativi necessari per risolverli.
     La classificazione operata dalla legge quadro ci offre
  l'occasione per verificare in che misura la normativa vigente
  corrisponda ai bisogni dei cittadini handicappati.
  Minorazione fisica e sensoriale.
     Una particolare attenzione è stata riservata dallo Stato
  alle persone affette da cecità, sordomutismo e da menomazioni
  fisiche, al punto che si può affermare che esse possono
  sentirsi veramente tutelate, per quanto gravi siano le
  difficoltà connesse con la loro condizione.
     Ciechi, sordomuti ed invalidi fisici possono infatti
  appellarsi rispettivamente alle leggi n.381 del 1970, n.382
  del 1970, n.118 del 1971 e n.18 del 1980 e ad una serie di
  modificazioni e integrazioni successive.
     Sono significative anche le date di emanazione di tali
  interventi legislativi.
     Dell'attenzione dello Stato hanno beneficiato anche le
 
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  associazioni di categoria; infatti l'Unione italiana ciechi
  (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
  sordomuti (ENS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi
  civili (ANMIC) hanno il privilegio del finanziamento pubblico.
  Inoltre esse hanno la facoltà di nominare i propri
  rappresentanti nei comitati provinciali di assistenza e
  beneficienza pubblica (CPABP) delle prefetture.
  Minorazione psichica.
     Prima che si costituisse l'ANFFAS (Associazione nazionale
  delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali), le persone
  affette da cerebropatia (sindrome di  Down,  insufficienza
  mentale, autismo, oligofrenia, eccettera) erano destinate alla
  segregazione in casa o negli appositi istituti, per cui "sono
  state semplicemente dimenticate e non vengono considerate
  nelle norme che si rivolgono alla generalità dei
  cittadini".
     Questa è stata una delle conclusioni più significative dei
  più illustri giuristi del nostro Paese al congresso nazionale
  sulla "Condizione giuridica del cittadino handicappato
  psichico" (Perugia, 25-27 gennaio 1986).
     L'ANFFAS, costituitasi a Roma nel 1958, promosse il
  coinvolgimento diretto dei genitori e dei familiari che oggi,
  a prezzo di sacrifici personali, di rinunce e anche di tante
  umiliazioni, condividono fe difficoltà esistenziali del
  congiunto minorato psichico.
     Le condizioni di vita di queste persone meritano di essere
  valutate con estrema attenzione.
     La nascita di un bambino subnormale sconvolge i suoi
  genitori e coinvolge loro ed i familiari in un'esistenza nuova
  e diversa, fatta di isolamento, di emarginazione, di stati
  conflittuali permanenti con le istituzioni nel tentativo di
  conseguire ciò che per gli altri è normalità di vita.
     Gli adempimenti e i doveri comuni a tutti i cittadini
  diventano preoccupazioni più gravi per l'umiliante difficoltà
  di doversi adeguare a norme che "dimenticano" o ignorano la
  condizione di questi figli "diversi".  A ciò si aggiunge la
  particolare, assillante preoccupazione del loro futuro, del
  "dopo i genitori", a causa della loro incapacità di conseguire
  autonomia personale, della loro incapacità di amministrare
  eventuali beni, per cui si rende necessaria la nomina di un
  tutore.
     L'ANFFAS ha rappresentato a suo tempo questa situazione
  alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di
  richieste e di proposte.  La risposta fu avvilente quanto
  deludente: i problemi del cittadino minorato psichico devono,
  ancora oggi, cercare soluzioni adeguate nelle leggi che
  riguardano gli invalidi civili.  Praticamente si è risposto con
  la semplice concessione di provvidenze economiche le quali,
  dapprima attribuite equamente per l'indiscutibile gravità
  della condizione, oggi sono sempre più subordinate a criteri
  restrittivi che inducono persino a trascurare l'aspetto
  psichico della minorazione.  Ora, mentre un cieco, un
  sordornuto, un invalido fisico sono perfettamente in grado di
  evidenziare, direttamente, la loro condizione di fronte ai
  medici delle commissioni competenti, la persona minorata
  psichica, che non è capace nemmeno di compilare la domanda
  relativa e deve perciò delegarne i genitori, che non si rende
  conto che si sta decidendo del suo futuro, è soggetta ad una
  singolare fiscalità nella determinazione di gradi di
  invalidità, il che è semplicemente assurdo.
     Se invalido civile deve essere, ben difficilmente esisterà
  un invalido in condizione di gravità superiore alla sua.
     I rapporti con le commissioni mediche e la prefettura,
  l'assillo delle pratiche, delle visite, dei ricorsi, assumono
  per i genitori di un minorato psichico aspetti incredibili,
  incomprensibili, talora allucinanti.
     Ora è possibile, oltre che doveroso, da parte dello Stato
  eliminare questo inutile motivo di ulteriori difficoltà al già
  gravoso compito delle famiglie.
     La legge quadro n.104 del 1992, all'articolo 3, comma 3,
  riconosce implicitamente la condizione della persona con
  handicap  psichico come situazione che assume
  connotazione di gravità.
     La presente proposta di legge vuole conseguire che
  l'accertamento dello stato di minorazione psichica di cui
 
                               Pag. 3
 
  all'articolo 4 della citata legge n.104 del 1992, abbia il
  carattere di una constatazione definitiva, data
  l'irreversibilità della situazione, e dia luogo al diritto ad
  un'indennità o vitalizio come avviene, ad esempio, per i casi
  di minorazione sensoriale.
     Si fa notare che ciò non costituirebbe aggravio di spesa
  per lo Stato perché l'indennità proposta:
       sarebbe concessa in sostituzione delle attuali
  provvidenze economiche di cui alle leggi che riguardano gli
  invalidi civili (leggi n.  118 del 1971, n.  18 del 1980,
  eccetera);
       riconoscerebbe ai genitori il merito della riduzione
  delle spese già a carico delle istituzioni per il ricovero dei
  figli in istituto.
     Le disparità di trattamento riservate ai cittadini
  minorati, che la legge quadro pone sullo stesso piano di
  diritto, appaiono difficilmente giustificabili, ma, come sopra
  dimostrato, possono essere facilmente superate con
  l'approvazione della presente proposta di legge.
     La stessa disparità di attenzione è riservata alle
  rispettive associazioni per cui si va dalla situazione di
  privilegio (UIC, ENS, ANMIC) alla pratica emarginazione
  (ANFFAS).
     Si deve però dare atto dei recenti segnali di maggiore
  apertura e di considerazione da parte dello Stato nei
  confronti dell'Associazione nazionale delle famiglie dei
  fanciulli e adulti subnormali:
       l'ANFFAS è stata ammessa a far parte del Comitato
  nazionale per le politiche dell' handicap  (articolo 41,
  comma 6, lettera  c)  della legge n.  104 del 1992)
  insieme con l'UIC e l'ENS;
       la legge n.  295 del 1990 (articolo 1, comma 3) ha
  riconosciuto all'ANFFAS il diritto di essere rappresentata da
  propri medici presso le commissioni mediche per il
  riconoscimento degli stati d'invalidità, diritto prima
  riservato all'UIC, all'ENS ed all'ANMIC.
     Questa nuova realtà, che costituisce un esplicito
  riconoscimento dell'attività dell'ANFFAS, va considerata una
  premessa per la sua ammissione al diritto al finanziamento
  pubblico ed alla presenza nel Comitato provinciale di
  assistenza e beneficenza pubblica (CPABP) della prefettura,
  diritto ancora oggi riservato all'UIC, all'ENS ed
  all'ANMIC.
     I cittadini handicappati con minorazione fisica, psichica
  e sensoriale saranno finalmente posti sullo stesso piano di
  diritto perché anche le loro associazioni avranno le stesse
  possibilità di rappresentarli.
 
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