| (Modalità di attuazione
dell'affidamento congiunto).
1. Le modalità di attuazione dell'affidamento congiunto
devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al
comma 1 dell'articolo 1.
2. La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui
competono il mantenimento, la cura e l'educazione dei figli;
il genitore non convivente conserva nei confronti dei figli i
doveri inerenti alle responsabilità di genitore ed è tenuto a
corrispondere alle loro esigenze in proporzione alle proprie
disponibilità economiche, capacità personali e condizioni
sociali.
3. Salvo che sia diversamente stabilito, in considerazione
delle specifiche attitudini di ciascuno dei coniugi e del
grado di collaborazione tra loro possibile, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono affidate ad entrambi i
coniugi. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito.
4. Compatibilmente con le circostanze del caso, valutato
prioritariamente l'interesse dei figli, il giudice deve
stabilire occasioni di rapporti il più possibile continuativi
e significativi con il genitore non convivente; il genitore
convivente deve facilitare i rapporti del figlio con l'altro
genitore e non svalutarne la figura e il ruolo.
5. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede anche in forma diretta
al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito.
6. Le modalità di attuazione dell'affidamento congiunto
sono determinate con provvedimento del giudice tenuto conto di
quanto hanno concordato i genitori e di quanto è stato
definito in sede di conciliazione presso il consultorio di cui
all'articolo 3.
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