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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8740
DDL0497-0004
Progetto di legge Camera n. 497 - testo presentato - (DDL13-497)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C497. TESTIPDL
...C497.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 9 Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC497 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Modalità di attuazione
                 dell'affidamento congiunto).
     1.  Le modalità di attuazione dell'affidamento congiunto
  devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al
  comma 1 dell'articolo 1.
     2.  La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui
  competono il mantenimento, la cura e l'educazione dei figli;
  il genitore non convivente conserva nei confronti dei figli i
  doveri inerenti alle responsabilità di genitore ed è tenuto a
  corrispondere alle loro esigenze in proporzione alle proprie
  disponibilità economiche, capacità personali e condizioni
  sociali.
     3.  Salvo che sia diversamente stabilito, in considerazione
  delle specifiche attitudini di ciascuno dei coniugi e del
  grado di collaborazione tra loro possibile, le decisioni di
  maggiore interesse per i figli sono affidate ad entrambi i
  coniugi.  Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
  parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
  capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
  proporzionale al proprio reddito.
     4.  Compatibilmente con le circostanze del caso, valutato
  prioritariamente l'interesse dei figli, il giudice deve
  stabilire occasioni di rapporti il più possibile continuativi
  e significativi con il genitore non convivente; il genitore
  convivente deve facilitare i rapporti del figlio con l'altro
  genitore e non svalutarne la figura e il ruolo.
     5.  Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
  parti, ciascuno dei genitori provvede anche in forma diretta
  al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
  reddito.
     6.  Le modalità di attuazione dell'affidamento congiunto
  sono determinate con provvedimento del giudice tenuto conto di
  quanto hanno concordato i genitori e di quanto è stato
  definito in sede di conciliazione presso il consultorio di cui
  all'articolo 3.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-497 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0497 TOTPAG=0013 TOTDOC=0012 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=049700 00 FASCIDC=13DDL0497 SORTNAV=0049700 000 00000 ZZDDLC497 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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