| (Consultori familiari).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono istituiti appositi consultori
specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli
uffici del giudice tutelare delle preture.
2. Ove il tribunale abbia ritenuto necessario, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 1, l'intervento di un consultorio,
questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico da
parte del tribunale, convoca le parti per esperire un
tentativo di conciliazione riguardo alle modalità di
affidamento. Gli esiti del tentativo, con i termini
dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in
caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto
da entrambi, che il consultorio invia al tribunale.
3. Se la conciliazione non riesce il consultorio invia al
tribunale anche una relazione nella quale sono analizzate la
situazione familiare e la natura del conflitto. Le modalità di
attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal
tribunale in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tenuto
conto prioritariamente della disponibilità di ciascun
genitore, quale risulta dal verbale di cui al comma 2, a
rispettare il diritto del minore di cui al comma 1
dell'articolo 1.
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