| (Esclusione e opposizione
dell'affidamento congiunto).
1. Il tribunale dispone che i figli siano affidati in
modo esclusivo ad un genitore, ovvero ad altra persona nei
casi previsti dagli articoli 541, 564, 569 del codice penale;
può altresì disporlo per quanto previsto dagli articoli 330 e
333 del codice civile.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento,
opporsi motivatamente all'affidamento congiunto e chiedere
l'esclusione dell'altro genitore dall'affidamento per i motivi
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previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile. Il
tribunale, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto
possibile il diritto del minore riconosciuto al comma 1
dell'articolo 1. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, e per ciò mirante a ledere tale diritto, il
tribunale considera il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione del genitore convivente o
dell'eventuale mutamento di esso.
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