| (Obblighi dei genitori e sanzioni
delle relative violazioni).
1. E' dovere dei genitori consultarsi, salvi i casi di
urgente necessità, prima di assumere iniziative riguardanti la
salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a
incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei
figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il
contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice tutelare, previa attivazione
del consultorio di cui all'articolo 3, e sentiti i figli se
maggiori di dieci anni. La violazione di tale obbligo da parte
di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per
esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto
disposto al comma 2, l'assunzione totale dell'eventuale carico
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economico relativo salve le altre decisioni che il giudice
tutelare intenda adottare per evitare il ripetersi di fatti
pregiudiziali agli interessi dei figli.
2. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto
dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di
violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
tribunale, su istanza dell'altro genitore, adotta ogni
provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove
violazioni.
3. In particolare, i genitori hanno l'obbligo di astenersi
da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento.
Qualora ciò si verifichi, il tribunale, procedendo nei modi
previsti dal comma 2, adotta ogni provvedimento idoneo a
salvaguardare il diritto del minore di cui al comma 1
dell'articolo 1. Se delle violazioni è responsabile il
genitore convivente, il tribunale dispone, quando ciò non
comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
la residenza presso l'altro genitore.
4. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal comma 3
costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui
al comma 1 dell'articolo 1, il tribunale, con lo stesso
provvedimento previsto al comma 3, condanna altresì il
genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a
seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato
dal tribunale in via equitativa.
5. Nei casi più gravi il tribunale può adottare i
provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 sin dalla prima
violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
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