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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8744
DDL0497-0008
Progetto di legge Camera n. 497 - testo presentato - (DDL13-497)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C497. TESTIPDL
...C497.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC497 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Obblighi dei genitori e sanzioni
                 delle relative violazioni).
       1.  E' dovere dei genitori consultarsi, salvi i casi di
  urgente necessità, prima di assumere iniziative riguardanti la
  salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a
  incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei
  figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il
  contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la
  decisione è rimessa al giudice tutelare, previa attivazione
  del consultorio di cui all'articolo 3, e sentiti i figli se
  maggiori di dieci anni.  La violazione di tale obbligo da parte
  di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per
  esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto
  disposto al comma 2, l'assunzione totale dell'eventuale carico
 
                              Pag. 12
 
  economico relativo salve le altre decisioni che il giudice
  tutelare intenda adottare per evitare il ripetersi di fatti
  pregiudiziali agli interessi dei figli.
     2.  I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto
  dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
  obblighi da esse derivanti.  In caso di inadempienza o di
  violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
  tribunale, su istanza dell'altro genitore, adotta ogni
  provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove
  violazioni.
     3.  In particolare, i genitori hanno l'obbligo di astenersi
  da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
  ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
  genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento.
  Qualora ciò si verifichi, il tribunale, procedendo nei modi
  previsti dal comma 2, adotta ogni provvedimento idoneo a
  salvaguardare il diritto del minore di cui al comma 1
  dell'articolo 1.  Se delle violazioni è responsabile il
  genitore convivente, il tribunale dispone, quando ciò non
  comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
  la residenza presso l'altro genitore.
     4.  Se le violazioni dell'obbligo previsto dal comma 3
  costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui
  al comma 1 dell'articolo 1, il tribunale, con lo stesso
  provvedimento previsto al comma 3, condanna altresì il
  genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a
  seguito della lesione di tale diritto.  Il danno è liquidato
  dal tribunale in via equitativa.
     5.  Nei casi più gravi il tribunale può adottare i
  provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 sin dalla prima
  violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-497 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0497 TOTPAG=0013 TOTDOC=0012 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=022 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=049700 00 FASCIDC=13DDL0497 SORTNAV=0049700 000 00000 ZZDDLC497 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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