| (Violazione degli obblighi di mantenimento).
1. In caso di violazione degli obblighi previsti
dall'articolo 2, il tribunale dispone, relativamente al
genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento
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indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.
2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
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