| (Norme transitorie).
1. In attesa della istituzione dei consultori
specializzati nella mediazione familiare di cui al comma 1
dell'articolo 3, il tribunale può giovarsi, ai medesimi fini e
con le medesime modalità, dell'opera del personale già
utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio ovvero di
servizi sociali degli enti locali.
2. Nei casi di separazione per i quali è già stata emessa
sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ciascuno dei genitori può richiedere
l'applicazione della presente legge.
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