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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8750
DDL0498-0002
Progetto di legge Camera n. 498 - testo presentato - (DDL13-498)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C498. TESTIPDL
...C498.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC498 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il completamento di cottura del
  pane parzialmente cotto è una vicenda della quale il
  Parlamento italiano è stato investito da vario tempo.
     Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si era
  proceduto ad una prima modifica della legislazione sulla
  panificazione (legge 4 luglio 1967, n. 580), consentendo la
  commercializzazione anche del pane parzialmente cotto ma
  limitandone la destinazione al solo consumatore finale, purché
  il prodotto fosse contenuto in imballaggi preconfezionati ed
  etichettati a norma di legge.
     Questo atteggiamento di giusta cautela del Parlamento
  italiano, che si è sempre dimostrato attento alla tutela dei
  consumatori, ha scatenato le reazioni dei grossi produttori di
  pane parzialmente cotto (proveniente in gran parte
  dall'estero), che attraverso gli uffici della CEE hanno fatto
  fortissime pressioni per una nuova modifica del citato
  articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
     La legge comunitaria 1993 ha quindi nuovamente modificato
  la norma suddetta, eliminando la limitazione contenuta
  nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 109 del 1992 di
  modo che il completamento di cottura del pane parzialmente
  cotto, surgelato e non, possa essere effettuato da qualsiasi
  soggetto.
     Il Parlamento italiano ha voluto tuttavia una serie di
  cautele.
 
                               Pag. 2
 
     Infatti il pane parzialmente cotto, se destinato al
  consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi
  singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
  indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e se surgelato
  deve riportare le indicazioni previste dalla specifica
  normativa sui prodotti alimentari surgelati.
     La distribuzione e la vendita di pane ottenuto mediante
  completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato
  e non, deve avvenire previo confezionamento ed etichettature
  riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in
  materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane
  fresco e con le necessarie indicazioni per informare il
  consumatore sulla natura del prodotto.
     Nel corso dei travagliati e tormentati lavori parlamentari
  di discussione della suddetta legge comunitaria era prevalsa,
  fra i deputati, l'opinione che tale operazione di
  completamento di cottura rappresentasse una fase (quella
  finale) del ciclo di produzione del pane e, quindi, potesse
  essere effettuata, al di fuori del consumatore, solo da
  soggetti titolari della autorizzazione e della licenza di
  panificazione di cui agli articoli 2 e 3 legge 31 luglio 1956,
  n. 1002.
     Solamente in questo caso, infatti, sarà possibile
  garantire i consumatori che il prodotto pane venga ottenuto
  tramite processi produttivi svolti da chi abbia le necessarie
  competenze e professionalità, e disponga di un impianto la cui
  efficienza è stata riscontrata e valutata sotto tutti gli
  aspetti tecnici ed igienico-sanitari dalla speciale
  commissione prevista dal citato articolo 3 della legge n. 1002
  del 1956.
     L'opposizione esercitata dall'allora Ministro per le
  politiche comunitarie ha impedito che passasse questa tesi, ma
  la Camera dei deputati nella seduta di approvazione della
  legge comunitaria 1993 ha votato un ordine del giorno in cui
  "impegna il Governo ad assumere opportune iniziative affinché
  il completamento della cottura del pane parzialmente cotto,
  eseguito da soggetti diversi dal consumatore, venga
  considerato come fase della panificazione agli effetti degli
  articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002".
     D'altra parte, il legislatore italiano ha da sempre
  considerato come particolare la produzione del pane sì da
  condizionare l'installazione di nuovi forni ad una apposita
  autorizzazione volta ad assicurare nel Paese una situazione di
  equilibrio tra domanda ed offerta di pane.
     La novella introdotta con la legge comunitaria 1993,
  consentendo anche ai soggetti non titolari di licenza di
  panificazione di completare il ciclo produttivo del pane e,
  quindi, in buona sostanza, di produrre pane al di là e al di
  fuori degli accertamenti e delle valutazioni previsti dal
  citato articolo 2 della legge n. 1002 del 1956, comporta una
  sostanziale disapplicazione della legge.
     E ciò in evidente contrasto con la volontà del
  legislatore, da ultimo nell'occasione sopra ricordata.
     Sia per dare attuazione alla volontà allora espressa dalla
  Camera dei deputati, sia per evitare i problemi interpretativi
  derivanti dall'attuale testo dell'articolo siamo del parere
  che l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come da
  ultimo sostituito dall'articolo 44 della legge comunitaria
  1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146), necessiti di ulteriori
  aggiustamenti.
     Innanzitutto si deve ripartire la definizione del pane in
  due differenti:
         a)  una prima che individui il pane già pronto per
  essere consumato così come venduto al consumatore;
         b)  una seconda che individui il prodotto che
  necessita di un'ulteriore lavorazione per essere finito e
  diventare pane commestibile.
     Sempre per chiarire i dubbi interpretativi che sono sorti
  circa l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
  riteniamo che si debba rendere più esplicito l'obbligo di
  preconfezionare il prodotto ottenuto da completamento di
  cottura di pane parzialmente cotto surgelato.  Infatti il testo
  attuale dell'articolo 14 dove parla di "previo
 
                               Pag. 3
 
  confezionamento" ha dato adito a differenti interpretazioni:
  c'è chi, giustamente, lo applica come obbligo di
  preconfezionare il prodotto; altri invece affermano che per
  avere il "previo confezionamento" sia sufficiente mettere il
  pane in un sacchetto, quando però l'articolo 1 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, al comma 1 è chiaro nello
  stabilire che il prodotto preconfezionato è differente dal
  prodotto preincartato.
     Di conseguenza si propone di introdurre un comma in cui si
  dica chiaramente che il suddetto pane debba essere
  preconfezionato rispettando i dettami di cui all'articolo 28
  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
     Infine si propone l'inserimento di un comma che dia
  attuazione all'ordine del giorno votato dalla Camera dei
  deputati, stabilendo che il completamento di cottura del pane
  parzialmente cotto effettuato da soggetti diversi dal
  consumatore è una fase della panificazione agli effetti degli
  articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
 
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