| Onorevoli Colleghi! - Il completamento di cottura del
pane parzialmente cotto è una vicenda della quale il
Parlamento italiano è stato investito da vario tempo.
Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si era
proceduto ad una prima modifica della legislazione sulla
panificazione (legge 4 luglio 1967, n. 580), consentendo la
commercializzazione anche del pane parzialmente cotto ma
limitandone la destinazione al solo consumatore finale, purché
il prodotto fosse contenuto in imballaggi preconfezionati ed
etichettati a norma di legge.
Questo atteggiamento di giusta cautela del Parlamento
italiano, che si è sempre dimostrato attento alla tutela dei
consumatori, ha scatenato le reazioni dei grossi produttori di
pane parzialmente cotto (proveniente in gran parte
dall'estero), che attraverso gli uffici della CEE hanno fatto
fortissime pressioni per una nuova modifica del citato
articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
La legge comunitaria 1993 ha quindi nuovamente modificato
la norma suddetta, eliminando la limitazione contenuta
nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 109 del 1992 di
modo che il completamento di cottura del pane parzialmente
cotto, surgelato e non, possa essere effettuato da qualsiasi
soggetto.
Il Parlamento italiano ha voluto tuttavia una serie di
cautele.
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Infatti il pane parzialmente cotto, se destinato al
consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi
singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e se surgelato
deve riportare le indicazioni previste dalla specifica
normativa sui prodotti alimentari surgelati.
La distribuzione e la vendita di pane ottenuto mediante
completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato
e non, deve avvenire previo confezionamento ed etichettature
riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane
fresco e con le necessarie indicazioni per informare il
consumatore sulla natura del prodotto.
Nel corso dei travagliati e tormentati lavori parlamentari
di discussione della suddetta legge comunitaria era prevalsa,
fra i deputati, l'opinione che tale operazione di
completamento di cottura rappresentasse una fase (quella
finale) del ciclo di produzione del pane e, quindi, potesse
essere effettuata, al di fuori del consumatore, solo da
soggetti titolari della autorizzazione e della licenza di
panificazione di cui agli articoli 2 e 3 legge 31 luglio 1956,
n. 1002.
Solamente in questo caso, infatti, sarà possibile
garantire i consumatori che il prodotto pane venga ottenuto
tramite processi produttivi svolti da chi abbia le necessarie
competenze e professionalità, e disponga di un impianto la cui
efficienza è stata riscontrata e valutata sotto tutti gli
aspetti tecnici ed igienico-sanitari dalla speciale
commissione prevista dal citato articolo 3 della legge n. 1002
del 1956.
L'opposizione esercitata dall'allora Ministro per le
politiche comunitarie ha impedito che passasse questa tesi, ma
la Camera dei deputati nella seduta di approvazione della
legge comunitaria 1993 ha votato un ordine del giorno in cui
"impegna il Governo ad assumere opportune iniziative affinché
il completamento della cottura del pane parzialmente cotto,
eseguito da soggetti diversi dal consumatore, venga
considerato come fase della panificazione agli effetti degli
articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002".
D'altra parte, il legislatore italiano ha da sempre
considerato come particolare la produzione del pane sì da
condizionare l'installazione di nuovi forni ad una apposita
autorizzazione volta ad assicurare nel Paese una situazione di
equilibrio tra domanda ed offerta di pane.
La novella introdotta con la legge comunitaria 1993,
consentendo anche ai soggetti non titolari di licenza di
panificazione di completare il ciclo produttivo del pane e,
quindi, in buona sostanza, di produrre pane al di là e al di
fuori degli accertamenti e delle valutazioni previsti dal
citato articolo 2 della legge n. 1002 del 1956, comporta una
sostanziale disapplicazione della legge.
E ciò in evidente contrasto con la volontà del
legislatore, da ultimo nell'occasione sopra ricordata.
Sia per dare attuazione alla volontà allora espressa dalla
Camera dei deputati, sia per evitare i problemi interpretativi
derivanti dall'attuale testo dell'articolo siamo del parere
che l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come da
ultimo sostituito dall'articolo 44 della legge comunitaria
1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146), necessiti di ulteriori
aggiustamenti.
Innanzitutto si deve ripartire la definizione del pane in
due differenti:
a) una prima che individui il pane già pronto per
essere consumato così come venduto al consumatore;
b) una seconda che individui il prodotto che
necessita di un'ulteriore lavorazione per essere finito e
diventare pane commestibile.
Sempre per chiarire i dubbi interpretativi che sono sorti
circa l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
riteniamo che si debba rendere più esplicito l'obbligo di
preconfezionare il prodotto ottenuto da completamento di
cottura di pane parzialmente cotto surgelato. Infatti il testo
attuale dell'articolo 14 dove parla di "previo
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confezionamento" ha dato adito a differenti interpretazioni:
c'è chi, giustamente, lo applica come obbligo di
preconfezionare il prodotto; altri invece affermano che per
avere il "previo confezionamento" sia sufficiente mettere il
pane in un sacchetto, quando però l'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, al comma 1 è chiaro nello
stabilire che il prodotto preconfezionato è differente dal
prodotto preincartato.
Di conseguenza si propone di introdurre un comma in cui si
dica chiaramente che il suddetto pane debba essere
preconfezionato rispettando i dettami di cui all'articolo 28
del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
Infine si propone l'inserimento di un comma che dia
attuazione all'ordine del giorno votato dalla Camera dei
deputati, stabilendo che il completamento di cottura del pane
parzialmente cotto effettuato da soggetti diversi dal
consumatore è una fase della panificazione agli effetti degli
articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
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