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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8751
DDL0498-0003
Progetto di legge Camera n. 498 - testo presentato - (DDL13-498)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C498. TESTIPDL
...C498.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC498 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e
  successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
     "Art. 14 -  1.  E' denominato pane il prodotto
  ottenuto da cottura totale di una pasta convenientemente
  lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito,
  con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
       2.  Il prodotto ottenuto da una cottura parziale di
  una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati
  di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune
  (cloruro sodico) è denominato pane parzialmente cotto.
       3.  Il prodotto di cui al comma 2, se destinato al
  consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi
  singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
  indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo
  evidente, la denominazione di pane completata dalla menzione
  "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza
  che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura
  e l'indicazione delle relative modalità della stessa.
       4.  Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto
  previsto dal comma 3, l'etichetta dovrà riportare le
  indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di
  prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione
  "surgelato".
       5.  Il pane ottenuto mediante completamento di
  cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o meno, deve
  essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento
  ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla
  normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in
  comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
  indicazioni per informare il consumatore che il pane è stato
 
                               Pag. 5
 
  ottenuto per completamento di cottura di pane parzialmente
  cotto, surgelato o meno.
       6.  Le operazioni di completamento di cottura e di
  preconfezionamento del pane di cui al comma 5 devono essere
  effettuate in locali distinti e separati da quelli di vendita,
  nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del
  regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
       7.  Il completamento della cottura del pane
  parzialmente cotto, eseguito da soggetti diversi dal
  consumatore, costituisce fase della panificazione agli effetti
  degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e
  successive modificazioni.
       8.  Per il prodotto non destinato al consumatore si
  applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-498 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0498 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=049800 00 FASCIDC=13DDL0498 SORTNAV=0049800 000 00000 ZZDDLC498 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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