| 1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. E' denominato pane il prodotto
ottenuto da cottura totale di una pasta convenientemente
lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito,
con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
2. Il prodotto ottenuto da una cottura parziale di
una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati
di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune
(cloruro sodico) è denominato pane parzialmente cotto.
3. Il prodotto di cui al comma 2, se destinato al
consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi
singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo
evidente, la denominazione di pane completata dalla menzione
"parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza
che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura
e l'indicazione delle relative modalità della stessa.
4. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto
previsto dal comma 3, l'etichetta dovrà riportare le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di
prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione
"surgelato".
5. Il pane ottenuto mediante completamento di
cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o meno, deve
essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento
ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in
comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore che il pane è stato
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ottenuto per completamento di cottura di pane parzialmente
cotto, surgelato o meno.
6. Le operazioni di completamento di cottura e di
preconfezionamento del pane di cui al comma 5 devono essere
effettuate in locali distinti e separati da quelli di vendita,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
7. Il completamento della cottura del pane
parzialmente cotto, eseguito da soggetti diversi dal
consumatore, costituisce fase della panificazione agli effetti
degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e
successive modificazioni.
8. Per il prodotto non destinato al consumatore si
applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".
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