| 1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta in ogni forma, la preparazione, la conservazione, la
commercializzazione delle piante e loro parti per uso
erboristico.
2. La presente legge disciplina, altresì, la formazione
professionale degli operatori del settore erboristico e detta
norme per garantire la sicurezza, la genuinità e la buona
qualità dei prodotti usati o venduti in erboristeria.
3. La presente legge individua, altresì, le piante
officinali e loro parti, le droghe e derivati che, per loro
natura, trovano motivo d'uso in erboristeria.
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