| 1. Per "piante e droghe per uso erboristico" si intendono
le piante e loro parti d'uso comprese nella tabella A,
allegata alla presente legge.
2. Per "preparazioni erboristiche" si intendono i derivati
e le preparazioni previste dalla tabella B, allegata alla
presente legge, ottenute da piante e droghe per uso
erboristico.
3. Per "uso erboristico" si intende l'utilizzazione delle
piante e droghe di cui al comma 1 e delle preparazioni di cui
al comma 2 in grado di manifestare, anche a fini preventivi,
effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo.
4. Le piante, le droghe e le preparazioni erboristiche di
cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate e vendute in erboristeria,
purché non si configurino come specialità medicinali o come
farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.
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