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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8756
DDL0499-0005
Progetto di legge Camera n. 499 - testo presentato - (DDL13-499)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C499. TESTIPDL
...C499.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC499 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Sono di competenza dell'erborista la vendita delle
  piante e delle relative droghe di cui alla tabella A, anche
 
                               Pag. 4
 
  sotto forma di preparazioni previste dalla tabella B, allegate
  alla presente legge.
     2.  Il Ministro della sanità può, con proprio decreto,
  apportare modifiche alle tabelle A, B e C, allegate alla
  presente legge, anche su proposta delle associazioni di
  erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
     3.  Con decreto del Ministro della sanità, sono, altresì,
  fissati i limiti di dosaggio delle preparazioni di cui al n.
  5, lettere  a)  e  b),  della tabella B allegata alla
  presente legge.
     4.  All'erborista è consentito sottoporre le piante e le
  droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici; è
  consentito, altresì, effettuare ulteriori attività di
  elaborazione erboristica.
     5.  L'attività di elaborazione erboristica consiste nelle
  trasformazioni idonee ad ottenere i prodotti indicati nella
  tabella B allegata alla presente legge.
     6.  L'erborista fornisce informazioni sull'uso dei prodotti
  in vendita.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-499 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0499 TOTPAG=0038 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=031 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=049900 00 FASCIDC=13DDL0499 SORTNAV=0049900 000 00000 ZZDDLC499 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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