| 1. Sono di competenza dell'erborista la vendita delle
piante e delle relative droghe di cui alla tabella A, anche
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sotto forma di preparazioni previste dalla tabella B, allegate
alla presente legge.
2. Il Ministro della sanità può, con proprio decreto,
apportare modifiche alle tabelle A, B e C, allegate alla
presente legge, anche su proposta delle associazioni di
erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sono, altresì,
fissati i limiti di dosaggio delle preparazioni di cui al n.
5, lettere a) e b), della tabella B allegata alla
presente legge.
4. All'erborista è consentito sottoporre le piante e le
droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici; è
consentito, altresì, effettuare ulteriori attività di
elaborazione erboristica.
5. L'attività di elaborazione erboristica consiste nelle
trasformazioni idonee ad ottenere i prodotti indicati nella
tabella B allegata alla presente legge.
6. L'erborista fornisce informazioni sull'uso dei prodotti
in vendita.
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