| 1. Ferme restando le competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti ad altre autorità, al Ministero della
sanità compete la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante,
sulle droghe e sui prodotti disciplinati dalla presente legge
all'atto dell'importazione dall'estero.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e
dei prodotti di cui alla presente legge spetta ai comuni che
la esercitano mediante le unità sanitarie locali, ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Alle attività di produzione, preparazione,
confezionamento e vendita dei prodotti disciplinati dalla
presente legge, suscettibili di essere ingeriti, nonché ai
prodotti stessi, si applicano le norme della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, le relative norme di
attuazione e le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
Pag. 5
n. 109, e successive modificazioni, di attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale.
4. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, si applica ai prodotti di uso erboristico
corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della
medesima legge.
5. Le piante e droghe destinate ad uso diverso da quello
erboristico sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in
materia.
| |