Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8758
DDL0499-0007
Progetto di legge Camera n. 499 - testo presentato - (DDL13-499)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C499. TESTIPDL
...C499.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC499 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le piante e le droghe di cui alla tabella A, allegata
  alla presente legge, sono vendute dai produttori, importatori
  e grossisti, in contenitori recanti in etichetta le seguenti
  indicazioni:
         a)  nome comune e nome botanico della pianta,
  secondo la denominazione botanica internazionale;
         b)  natura della pianta, selvatica o coltivata;
         c)  luogo di origine;
         d)  data di raccolta;
         e)  metodo di preparazione ed eventuale trattamento
  con fitofarmaci per la conservazione;
         f)  data di confezionamento;
         g)  modalità di conservazione;
         h)  data di scadenza fino alla quale il prodotto è
  in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
  condizioni di conservazione;
         i)  eventuale indicazione di pericolo, secondo le
  vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
  pericolose;
         l)  nome e indirizzo del produttore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto.
 
                               Pag. 6
 
     2.  In caso di impossibilità di indicare o di documentare
  la natura della pianta, il luogo di origine, la data di
  raccolta, l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali
  voci, a seconda dei casi, la specificazione: "dato non
  conosciuto" o "dato non documentato".
     3.  La vendita al dettaglio delle piante, delle droghe, dei
  derivati, delle preparazioni erboristiche di cui alla tabella
  B allegata alla presente legge, può essere effettuata solo
  dall'erborista in erboristeria.
     4.  I prodotti non preconfezionati in vendita in
  erboristeria devono essere muniti di apposito cartello,
  applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato ai
  comparti in cui sono esposti, che deve riportare almeno le
  indicazioni previste dalle lettere  a), c), h)  e  l)
  del comma 1, nonché il prezzo.
     5.  I contenitori devono corrispondere ai requisiti
  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
  1982, n. 777, e successive modificazioni, e dal decreto
  legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-499 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0499 TOTPAG=0038 TOTDOC=0012 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=014 PAGFIN=0006 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=049900 00 FASCIDC=13DDL0499 SORTNAV=0049900 000 00000 ZZDDLC499 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati