| 1. Le piante e le droghe di cui alla tabella A, allegata
alla presente legge, sono vendute dai produttori, importatori
e grossisti, in contenitori recanti in etichetta le seguenti
indicazioni:
a) nome comune e nome botanico della pianta,
secondo la denominazione botanica internazionale;
b) natura della pianta, selvatica o coltivata;
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
e) metodo di preparazione ed eventuale trattamento
con fitofarmaci per la conservazione;
f) data di confezionamento;
g) modalità di conservazione;
h) data di scadenza fino alla quale il prodotto è
in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione;
i) eventuale indicazione di pericolo, secondo le
vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
pericolose;
l) nome e indirizzo del produttore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto.
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2. In caso di impossibilità di indicare o di documentare
la natura della pianta, il luogo di origine, la data di
raccolta, l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali
voci, a seconda dei casi, la specificazione: "dato non
conosciuto" o "dato non documentato".
3. La vendita al dettaglio delle piante, delle droghe, dei
derivati, delle preparazioni erboristiche di cui alla tabella
B allegata alla presente legge, può essere effettuata solo
dall'erborista in erboristeria.
4. I prodotti non preconfezionati in vendita in
erboristeria devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato ai
comparti in cui sono esposti, che deve riportare almeno le
indicazioni previste dalle lettere a), c), h) e l)
del comma 1, nonché il prezzo.
5. I contenitori devono corrispondere ai requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
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