| 1. Le confezioni contenenti una droga per uso erboristico,
comprese quelle preparate dall'erborista, riportano diciture
sulle proprietà naturali del prodotto e sulle modalità di
utilizzazione, approvate ai sensi del comma 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
non si applicano alla camomilla, che resta disciplinata dalla
legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e successive modificazioni.
3. Le diciture di cui al comma 1 sono approvate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità.
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