| (Princìpi generali).
1. E' dato pieno riconoscimento legale alla minorazione
psichica, adeguando eventuali iniziative alla gravità
dell' handicap, con criteri di piena parità con le
minorazioni fisiche e sensoriali già riconosciute suscettibili
di tutela.
2. I soggetti affetti da minorazione psichica possono
presentare domanda per ottenere il riconoscimento dello stato
di invalidità civile secondo lo schema di cui all'allegato A
alla presente legge.
3. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi
richiesti da situazioni di bisogno dipendenti da uno stato di
minorazione psichica si articolano nei seguenti ambiti:
a) prevenzione e diagnosi precoce;
b) cura e riabilitazione;
c) accertamento dell' handicap e
dell'evidente situazione di gravità che dia diritto ad un
indennità analoga a quella riconosciuta ai minorati
sensoriali;
d) assistenza e integrazione sociale;
e) educazione, istruzione e integrazione
scolastica;
Pag. 5
f) formazione professionale e integrazione
lavorativa;
g) attività sportive, turistiche e ricreative;
h) superamento delle barriere architettoniche ed
agevolazioni per i trasporti pubblici;
i) esercizio del diritto al voto;
l) riserva di alloggi;
m) agevolazioni fiscali;
n) agevolazioni alle famiglie per l'assistenza;
o) accesso alle strutture sanitarie;
p) visita di leva;
q) interdizione;
r) assistenza al di fuori dell'ambito
familiare;
s) particolari modalità di svolgimento dei
procedimenti penali a carico di cittadini minorati
psichici.
| |