| 1. Le regioni disciplinano corsi di formazione
professionale concernenti, in particolare, le modalità di
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coltivazione, raccolta e conservazione delle piante
disciplinate dalla presente legge.
2. Dal 1^ gennaio 1997 possono esercitare l'attività di
coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge
coloro che hanno frequentato il corso di formazione
professionale di cui al comma 1 ed hanno acquisito il relativo
attestato di frequenza e coloro che esercitano l'attività di
coltivazione sotto la direzione di una persona in possesso dei
predetti requisiti o dei requisiti di cui all'articolo 9,
comma 1.
3. La vendita delle piante individuate dalla presente
legge, da parte degli agricoltori produttori diretti, è
disciplinata dall'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 9,
comma 1. E', altresì, consentita la vendita sotto la diretta
responsabilità di una persona in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 9, comma 1, che certifichi la corrispondenza di
qualità della coltivazione e delle successive lavorazioni.
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