| 1. Le regioni promuovono iniziative per incentivare la
coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge
adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con
priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle
regioni stesse.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le
regioni dispongono, con propria legge, la concessione di
contributi a favore di imprenditori agricoli o associati
per:
a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per
la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente
legge, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e
la promozione commerciale dei prodotti per uso erboristico;
b) la realizzazione e la gestione di centri di
raccolta, conservazione e prima lavorazione delle piante e
loro parti, disciplinate dalla presente legge;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzata al
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miglioramento genetico delle piante disciplinate dalla
presente legge, ed alla produzione di sementi selezionate
nonché all'aggiornamento dei processi produttivi.
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