| 1. Per esercitare le attività di cui all'articolo 3 della
presente legge è necessario avere conseguito la laurea in
farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero il
diploma universitario di cui all'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
definito l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, le università deliberano la trasformazione dei corsi per
il conseguimento del diploma in erboristeria di cui
all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, in corsi di
diploma universitario.
4. Coloro che sono in possesso del diploma di erborista di
cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
conseguito prima della data di entrata in vigore della
presente legge, possono continuare ad esercitare l'attività di
cui all'articolo 3 della presente legge a condizione che,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, partecipino agli appositi corsi di aggiornamento e di
riqualificazione organizzati e gestiti dalle regioni,
conseguendo a termine l'attestato di frequenza.
5. Coloro che non sono in possesso del diploma di
erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
99, e che esercitano l'attività di cui all'articolo 3 della
presente legge, possono continuare ad esercitare tale attività
purché, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, conseguano il diploma universitario di cui al
comma 1 del presente articolo ovvero superino una prova
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d'esame le cui modalità, tenuto conto delle materie previste
nell'ordinamento didattico di cui al comma 2, sono definite
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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