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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8762
DDL0499-0011
Progetto di legge Camera n. 499 - testo presentato - (DDL13-499)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C499. TESTIPDL
...C499.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC499 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Per esercitare le attività di cui all'articolo 3 della
  presente legge è necessario avere conseguito la laurea in
  farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero il
  diploma universitario di cui all'articolo 1 della legge 19
  novembre 1990, n. 341.
     2.  Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
  all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
  definito l'ordinamento didattico del corso di diploma
  universitario di cui al comma 1 del presente articolo.
     3.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
  decreti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
  341, le università deliberano la trasformazione dei corsi per
  il conseguimento del diploma in erboristeria di cui
  all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, in corsi di
  diploma universitario.
     4.  Coloro che sono in possesso del diploma di erborista di
  cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
  conseguito prima della data di entrata in vigore della
  presente legge, possono continuare ad esercitare l'attività di
  cui all'articolo 3 della presente legge a condizione che,
  entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
  stessa, partecipino agli appositi corsi di aggiornamento e di
  riqualificazione organizzati e gestiti dalle regioni,
  conseguendo a termine l'attestato di frequenza.
     5.  Coloro che non sono in possesso del diploma di
  erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
  99, e che esercitano l'attività di cui all'articolo 3 della
  presente legge, possono continuare ad esercitare tale attività
  purché, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della
  legge stessa, conseguano il diploma universitario di cui al
  comma 1 del presente articolo ovvero superino una prova
 
                               Pag. 9
 
  d'esame le cui modalità, tenuto conto delle materie previste
  nell'ordinamento didattico di cui al comma 2, sono definite
  con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-499 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0499 TOTPAG=0038 TOTDOC=0012 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=005 PAGFIN=0009 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=049900 00 FASCIDC=13DDL0499 SORTNAV=0049900 000 00000 ZZDDLC499 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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