| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, irrogano la sanzione pecuniaria del
pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 10 milioni con
le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, senza pregiudizio per
l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca
reato.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, l'autorità amministrativa competente può,
altresì, disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa di
cui al comma 1, la chiusura dell'esercizio commerciale di
vendita all'ingrosso o al dettaglio delle piante e droghe per
uso erboristico.
3. Sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n. 99, il
regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n.
1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio
1932, n. 772, ed ogni altra disposizione incompatibile o in
contrasto con la presente legge.
Pag. 10
...(omissis)...
Pag. 11
...(omissis)...
Pag. 12
...(omissis)...
Pag. 13
...(omissis)...
Pag. 14
...(omissis)...
Pag. 15
...(omissis)...
Pag. 16
...(omissis)...
Pag. 17
...(omissis)...
Pag. 18
...(omissis)...
Pag. 19
...(omissis)...
Pag. 20
...(omissis)...
Pag. 21
...(omissis)...
Pag. 22
...(omissis)...
Pag. 23
...(omissis)...
Pag. 24
...(omissis)...
Pag. 25
...(omissis)...
Pag. 26
...(omissis)...
Pag. 27
...(omissis)...
Pag. 28
...(omissis)...
Pag. 29
...(omissis)...
Pag. 30
...(omissis)...
Pag. 31
...(omissis)...
Pag. 32
...(omissis)...
Pag. 33
...(omissis)...
Pag. 34
...(omissis)...
Pag. 35
...(omissis)...
Pag. 36
...(omissis)...
Pag. 37
...(omissis)...
Pag. 38
...(omissis)...
| |