| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
imprese che operano prevalentemente nei settori del credito,
delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio
1994, n. 474. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì alle società per azioni che siano quotate al
listino ufficiale di borsa, ovvero al mercato ristretto.
| |