| 1. Ai fini di cui alla presente legge le associazioni di
piccoli azionisti e di dipendenti-azionisti devono
rappresentare da un minimo dello 0,5 per cento fino ad un
massimo del 5 per cento del capitale sociale ed essere
costituite da un numero di associati che rappresenti almeno il
2 per cento del numero totale degli azionisti, e comunque non
inferiore a cinquecento.
2. Al fine di garantire la massima diffusione del capitale
e la tutela dei piccoli azionisti, alle associazioni di
piccoli azionisti e di dipendenti-azionisti non possono
aderire soggetti che detengano una quota di capitale superiore
ad un decimillesimo del capitale sociale.
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