| 1. Entro sessanta giorni dalla loro costituzione le
associazioni di cui all'articolo 3 devono comunicare alla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
l'avvenuta costituzione, fornendo copia dell'atto costitutivo,
dello statuto nonché l'elenco degli aderenti, specificandone
il numero e le rispettive quote di capitale sociale
rappresentate.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di
cui all'articolo 3 devono comunicare la loro consistenza,
nonché tutte le modifiche intervenute nel corso dell'anno o
dalla data dell'ultima comunicazione.
3. La CONSOB può richiedere in qualsiasi momento le
informazioni di cui al comma 2.
4. I limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile non
si applicano alle associazioni di cui all'articolo 3
regolarmente costituite e registrate presso la CONSOB.
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