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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8772
DDL0500-0009
Progetto di legge Camera n. 500 - testo presentato - (DDL13-500)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C500. TESTIPDL
...C500.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC500 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Governo, con regolamento da emanare
  su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
  legge 23 agosto 1988 n. 400, disciplina la sollecitazione al
  pubblico del rilascio di procure di voto delle società i cui
  titoli siano negoziati nei mercati regolamentati, anche
  attraverso modifiche delle norme vigenti e con effetto a
  decorrere dalla data di emanazione del regolamento medesimo,
  in conformità ai seguenti princìpi:
         a)  deroga ai limiti quantitativi di rappresentanza
  previsti dall'articolo 2372 del codice civile nel caso in cui
  la sollecitazione sia svolta da associazioni in qualsiasi
  forma costituite da piccoli azionisti e
  dipendenti-azionisti;
       b)  determinazione dei requisiti soggettivi e
  oggettivi che devono essere posseduti dai soggetti che
  sollecitano la raccolta di procure di voto.  In ogni caso, la
  sollecitazione al pubblico per il rilascio delle procure non
  può essere svolta da soggetti che, con riferimento
  all'operazione specifica, si trovino in situazioni di
  incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da
  partecipazioni nelle società oggetto dell'attività di
  sollecitazione, ovvero nelle società o enti che controllano o
  che risultano collegati a queste ultime ai sensi del primo e
  secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero i
  cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:
         1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli
  amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della
  società oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre
  società ed enti che la controllano;
         2) siano legati alla società oggetto dell'attività di
  sollecitazione o ad altre società o enti che la controllano da
  rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano
  stati nel biennio antecedente al conferimento
  dell'incarico;
 
                               Pag. 6
 
    3) siano amministratori o sindaci delle società
  oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre società od
  enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel biennio
  antecedente al conferimento dell'incarico;
         4) si trovino in altra situazione che ne comprometta,
  comunque, l'indipendenza nei confronti della società;
         c)  istituzione di un albo, tenuto dalla CONSOB,
  delle associazioni, in qualunque forma costituite, che hanno
  come oggetto sociale l'attività di sollecitazione al pubblico
  del rilascio delle procure di voto.  L'iscrizione all'albo è
  requisito per lo svolgimento dell'attività di sollecitazione.
  Per poter mantenere l'iscrizione all'albo l'attività di
  sollecitazione deve essere svolta in via prevalente;
         d)  predisposizione della "scheda di procura" da
  compilare con la riproduzione integrale delle proposte di
  delibera e appositi spazi per la manifestazione
  dell'indicazione di voto e la sottoscrizione del socio, e
  della "dichiarazione di informativa", con una nota dettagliata
  sul bilancio, sulla società e sugli organi sociali completa
  dell'indicazione dei soggetti competenti alla redazione delle
  note informative, che devono essere inviate agli azionisti dai
  soggetti che sollecitano il rilascio delle procure di voto;
         e)  previsione che nella "scheda di procura" per
  l'elezione degli organi societari, i soggetti che sollecitano
  il rilascio della procura di voto debbano dimostrare la
  specifica professionalità e l'indipendenza morale dei
  candidati e che i soggetti di cui alla lettera  b)  non
  possano sollecitare il rilascio di procure di voto per
  l'elezione negli organi societari di:
         1) soci, amministratori, sindaci, dipendenti delle
  società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di
  procure di voto;
         2) parenti o affini entro il quarto grado degli
  amministratori, dei sindaci o dei direttori generali delle
 
                               Pag. 7
 
  società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di
  procure di voto;
         3) soggetti che si trovino in una situazione che ne
  comprometta l'indipendenza nei confronti della società oggetto
  dell'attività di sollecitazione;
         4) amministratori, sindaci, dipendenti, soci delle
  società controllate o collegate ai sensi del primo e secondo
  comma dell'articolo 2359 del codice civile alla società
  oggetto dell'attività di sollecitazione;
         5) soggetti che sono legati alla società oggetto
  dell'attività di sollecitazione, o ad enti o società che la
  controllano, da rapporti di lavoro autonomo nell'anno
  precedente alla convocazione dell'assemblea;
         f)  previsione che non si tenga conto del voto
  espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea
  non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione
  e che le azioni relative siano computate ai fini del calcolo
  del  quorum  costitutivo dell'assemblea stessa;
         g)  applicazione dell'articolo 2377 del codice
  civile nel caso in cui la delibera sia stata assunta con il
  voto determinante delle azioni per le quali la procura di voto
  sia stata rilasciata utilizzando moduli difformi da quelli
  previsti ai sensi della lettera  d)  o a seguito di falsa
  o incompleta informativa dovuta ai sensi della lettera
  d);
         h)  previsione che la procura possa essere
  rilasciata esclusivamente per l'assemblea immediatamente
  successiva e per le relative convocazioni, debba essere
  datata, non possa essere in bianco e sia sempre revocabile;
         i)  previsione che, nel caso in cui l'azionista non
  abbia espresso alcuna istruzione ma compilato, sottoscritto e
  inviato i documenti di cui alla lettera  d),  il
  mandatario eserciterà il suo diritto di voto in conformità
  alle indicazioni del consiglio di amministrazione;
         l)  riconoscimento, in capo a coloro che, con
  riferimento ad una determinata assemblea, dimostrano di voler
 
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  sollecitare il rilascio delle procure di voto e che risultino
  in regola con la normativa di settore, del diritto di
  acquisire dalla società, a proprie spese, le liste dei nomi e
  degli indirizzi degli azionisti.
     2.  Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinate
  ulteriori condizioni per garantire la trasparenza e la
  correttezza nell'attività di sollecitazione e raccolta delle
  procure di voto.  Dovranno, altresì, essere determinate le
  sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni
  in esso contenute.
 
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