| 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo, con regolamento da emanare
su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, disciplina la sollecitazione al
pubblico del rilascio di procure di voto delle società i cui
titoli siano negoziati nei mercati regolamentati, anche
attraverso modifiche delle norme vigenti e con effetto a
decorrere dalla data di emanazione del regolamento medesimo,
in conformità ai seguenti princìpi:
a) deroga ai limiti quantitativi di rappresentanza
previsti dall'articolo 2372 del codice civile nel caso in cui
la sollecitazione sia svolta da associazioni in qualsiasi
forma costituite da piccoli azionisti e
dipendenti-azionisti;
b) determinazione dei requisiti soggettivi e
oggettivi che devono essere posseduti dai soggetti che
sollecitano la raccolta di procure di voto. In ogni caso, la
sollecitazione al pubblico per il rilascio delle procure non
può essere svolta da soggetti che, con riferimento
all'operazione specifica, si trovino in situazioni di
incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da
partecipazioni nelle società oggetto dell'attività di
sollecitazione, ovvero nelle società o enti che controllano o
che risultano collegati a queste ultime ai sensi del primo e
secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero i
cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:
1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli
amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della
società oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre
società ed enti che la controllano;
2) siano legati alla società oggetto dell'attività di
sollecitazione o ad altre società o enti che la controllano da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano
stati nel biennio antecedente al conferimento
dell'incarico;
Pag. 6
3) siano amministratori o sindaci delle società
oggetto dell'attività di sollecitazione o di altre società od
enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel biennio
antecedente al conferimento dell'incarico;
4) si trovino in altra situazione che ne comprometta,
comunque, l'indipendenza nei confronti della società;
c) istituzione di un albo, tenuto dalla CONSOB,
delle associazioni, in qualunque forma costituite, che hanno
come oggetto sociale l'attività di sollecitazione al pubblico
del rilascio delle procure di voto. L'iscrizione all'albo è
requisito per lo svolgimento dell'attività di sollecitazione.
Per poter mantenere l'iscrizione all'albo l'attività di
sollecitazione deve essere svolta in via prevalente;
d) predisposizione della "scheda di procura" da
compilare con la riproduzione integrale delle proposte di
delibera e appositi spazi per la manifestazione
dell'indicazione di voto e la sottoscrizione del socio, e
della "dichiarazione di informativa", con una nota dettagliata
sul bilancio, sulla società e sugli organi sociali completa
dell'indicazione dei soggetti competenti alla redazione delle
note informative, che devono essere inviate agli azionisti dai
soggetti che sollecitano il rilascio delle procure di voto;
e) previsione che nella "scheda di procura" per
l'elezione degli organi societari, i soggetti che sollecitano
il rilascio della procura di voto debbano dimostrare la
specifica professionalità e l'indipendenza morale dei
candidati e che i soggetti di cui alla lettera b) non
possano sollecitare il rilascio di procure di voto per
l'elezione negli organi societari di:
1) soci, amministratori, sindaci, dipendenti delle
società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di
procure di voto;
2) parenti o affini entro il quarto grado degli
amministratori, dei sindaci o dei direttori generali delle
Pag. 7
società che svolgono attività di sollecitazione al rilascio di
procure di voto;
3) soggetti che si trovino in una situazione che ne
comprometta l'indipendenza nei confronti della società oggetto
dell'attività di sollecitazione;
4) amministratori, sindaci, dipendenti, soci delle
società controllate o collegate ai sensi del primo e secondo
comma dell'articolo 2359 del codice civile alla società
oggetto dell'attività di sollecitazione;
5) soggetti che sono legati alla società oggetto
dell'attività di sollecitazione, o ad enti o società che la
controllano, da rapporti di lavoro autonomo nell'anno
precedente alla convocazione dell'assemblea;
f) previsione che non si tenga conto del voto
espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea
non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione
e che le azioni relative siano computate ai fini del calcolo
del quorum costitutivo dell'assemblea stessa;
g) applicazione dell'articolo 2377 del codice
civile nel caso in cui la delibera sia stata assunta con il
voto determinante delle azioni per le quali la procura di voto
sia stata rilasciata utilizzando moduli difformi da quelli
previsti ai sensi della lettera d) o a seguito di falsa
o incompleta informativa dovuta ai sensi della lettera
d);
h) previsione che la procura possa essere
rilasciata esclusivamente per l'assemblea immediatamente
successiva e per le relative convocazioni, debba essere
datata, non possa essere in bianco e sia sempre revocabile;
i) previsione che, nel caso in cui l'azionista non
abbia espresso alcuna istruzione ma compilato, sottoscritto e
inviato i documenti di cui alla lettera d), il
mandatario eserciterà il suo diritto di voto in conformità
alle indicazioni del consiglio di amministrazione;
l) riconoscimento, in capo a coloro che, con
riferimento ad una determinata assemblea, dimostrano di voler
Pag. 8
sollecitare il rilascio delle procure di voto e che risultino
in regola con la normativa di settore, del diritto di
acquisire dalla società, a proprie spese, le liste dei nomi e
degli indirizzi degli azionisti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinate
ulteriori condizioni per garantire la trasparenza e la
correttezza nell'attività di sollecitazione e raccolta delle
procure di voto. Dovranno, altresì, essere determinate le
sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni
in esso contenute.
| |