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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8774
DDL0501-0002
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL13-501)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ13 ZZRL ZZPR
  1.1.  Introduzione.
     Onorevoli Colleghi! - Nel corso dell'anno 1993 abbiamo
  assistito ad importanti cambiamenti nell'orientamento delle
  parti sociali e del Governo sull'opportunità di introdurre nel
  nostro ordinamento una disciplina che legittimi e regoli la
  fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
     Questo sensibile mutamento ha portato all'accordo tra le
  parti sociali ed il Governo del 23 luglio 1993 e, in
  adempimento ad esso, alla predisposizione da parte del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un disegno
  di legge (Atto Camera n. 3638 presentato il 13 gennaio 1994,
  nel corso della XI legislatura) in materia.
     Abbiamo ritenuto opportuno presentare una nostra proposta
  di legge che, basata sull'esperienza e sulla pratica nella
  fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo svolta da alcune
  società internazionali in numerosi Paesi ed in contesti
  normativi altamente differenziati tra loro, crediamo possa
  rispondere in modo più adeguato alle esigenze del lavoro
  italiano, tutelando lavoratori ed aziende utilizzatrici.
  1.2.  Esperienza internazionale.
     Lo sviluppo di questa forma di lavoro in un Paese dipende
  in misura rilevante dalla legislazione e dalla
  regolamentazione da questo predisposta.
 
                               Pag. 2
 
     Le statistiche dimostrano che laddove si è intervenuti con
  normative restrittive e disciplinando la materia della
  fornitura di prestazioni di lavoro in modo estremamente
  dettagliato, il lavoro temporaneo è stato utilizzato in misura
  irrilevante.
     Laddove invece la politica degli Stati ha lasciato alle
  parti ampi spazi di intervento per la regolamentazione della
  fornitura di lavoro temporaneo, quest'ultimo si è sviluppato
  maggiormente.
     Comunque il lavoro temporaneo è nato non come forma
  destrutturante di organici aziendali ma come intervento per
  sopperire momentaneamente a carenze di organico dovute ad
  eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa.
  1.3.  Effetti del lavoro temporaneo.
     Il numero di lavoratori temporanei rispetto al totale
  della forza lavoro è in ogni caso molto basso; tuttavia, se si
  considera che la stragrande maggioranza dei lavoratori
  temporanei è composta da giovani, si può prevedere che questa
  forma di lavoro consentirà a circa il 10 per cento dei giovani
  in cerca di prima occupazione di inserirsi nel mercato del
  lavoro e di avere, così, migliori opportunità anche di trovare
  un posto di lavoro stabile.
     La necessità di una disciplina meno rigida rispetto a
  quella prevista dal citato disegno di legge del gennaio 1994
  emerge dunque chiaramente sia per la gravità della situazione
  occupazionale in Italia caratterizzata da un elevato tasso di
  disoccupazione giovanile e dal più basso tasso di
  turn-over  nelle liste dei disoccupati di tutta Europa,
  sia per la considerevole presenza di "lavoro nero".
     Il ricorso a questa forma di lavoro al fine di riattivare
  il mercato del lavoro italiano e di consentire un incremento
  dell'occupazione, specialmente giovanile, si rivela
  particolarmente vantaggioso anche per il fatto che i suoi
  effetti benèfici non richiedono un impegno finanziario dello
  Stato.
  1.4.  Limitazioni necessarie.
     Con la presente proposta di legge non si vuole
  liberalizzare il ricorso alla fornitura di prestazioni di
  lavoro temporaneo, al contrario si sono volute introdurre
  alcune norme molto restrittive al fine di garantire la serietà
  delle società che intendono svolgere questa attività, sia con
  procedure di massima trasparenza tra i tre soggetti (azienda
  utilizzatrice, agenzia, lavoratore), sia con severi e
  frequenti controlli da parte del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, sia con comunicazioni periodiche allo
  stesso Ministero ed alle organizzazioni sindacali.
     Si è ritenuto tuttavia necessario introdurre maggiori
  elementi di flessibilità nell'utilizzo del lavoro temporaneo,
  indispensabili affinché questa forma di lavoro possa avere
  successo e svolgere così la funzione di utilità sociale che le
  è propria.
  1.5.  Nuovo spirito.
     Lo spirito generale della presente proposta di legge è
  dato dalla volontà di modificare sensibilmente tutto il
  contesto normativo in cui si dovrebbe inserire questa nuova
  forma di lavoro.
     Appare infatti più adatto alla situazione attuale
  eliminare il divieto generalizzato di interposizione ed
  intermediazione nelle prestazioni di lavoro che, facendo di
  tutte le erbe un fascio, non distingue tra serie imprese di
  fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e società
  fittizie create al solo scopo di lucrare sullo sfruttamento
  dei lavoratori.
     Una legislazione come quella attualmente in vigore in
  Italia, qualora dovesse sopravvivere anche dopo l'emanazione
  di una nuova legge sul lavoro temporaneo, non farebbe che
  screditare anche l'immagine di quell'attività intermediaria
  che invece svolge una funzione socialmente utile.
     Si è quindi voluto invertire la logica sottesa a tutti i
  progetti di legge presentati sino ad ora in materia di
  fornitura di prestazioni di lavoro, secondo cui resterebbe in
  vigore il divieto di interposizione di cui all'articolo 1
 
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  della legge n. 1369 del 1960, e ad esso sarebbero previste
  solamente delle deroghe, per affermare invece la legittimità
  della fornitura di manodopera, salvo poi sanzionarne
  pesantemente lo svolgimento ove attuato senza le dovute
  garanzie e nel mancato rispetto della disciplina posta a
  tutela delle condizioni di lavoro.
     A tal fine si è previsto un sistema oneroso di
  autorizzazione all'esercizio dell'attività ed un meccanismo
  sanzionatorio particolarmente severo nei confronti di chi la
  esercita in modo illegale e abusivo.
  1.6.  Principio di uniformità del trattamento
  salariale.
     E' opportuno accennare sin da ora ad un problema
  fondamentale che si pone in materia di regolamentazione del
  rapporto di lavoro temporaneo.
     Il protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti sociali ed
  il Governo, ed il disegno di legge del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale del 13 gennaio 1994 prevedono che il
  lavoratore avviato dall'impresa fornitrice abbia diritto alla
  medesima retribuzione stabilita per i dipendenti dell'impresa
  utilizzatrice.
     Questo sistema retributivo presenta però enormi difficoltà
  di attuazione, perché gli stipendi dei lavoratori variano a
  seconda dell'attività e del contratto di lavoro applicato
  dall'impresa utilizzatrice e sono quasi sempre composti da
  diverse voci e, soprattutto, nei differenti settori, gli
  istituti contrattuali (ferie, orario di lavoro, percentuali
  straordinari e maggiorazioni, numero mensilità, indennità
  sostitutiva di mensa,  ticket,  servizio mensa) variano
  sensibilmente.
     Se a ciò si aggiunge che non vige nel nostro ordinamento
  un principio di onnicomprensività della retribuzione e che non
  è sempre certo quali voci retributive debbano essere computate
  per determinare quanto corrispondere ai lavoratori, ci si
  rende conto che stabilire la paga oraria del lavoratore e
  rispettare normative così disparate diventa un compito
  estremamente arduo e che il risultato raggiunto presenterebbe
  sempre margini di incertezza e, quindi, di contenzioso.
     La soluzione migliore al problema sembrerebbe quella di
  affidare alla contrattazione collettiva dei vari settori
  merceologici il compito di stabilire dei criteri certi sia per
  il rispetto delle norme contributive e legali, sia per il
  calcolo della paga oraria onnicomprensiva.
     Tuttavia anche questo tipo di intervento appare di ardua
  realizzazione; perciò si è ritenuto opportuno, al fine di
  garantire chiarezza nei rapporti tra i tre soggetti coinvolti
  nell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, prevedere che
  la retribuzione dei lavoratori fosse stabilita in un contratto
  collettivo nazionale stipulato  ad hoc  per questa forma
  di lavoro tra le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese
  fornitrici.
     Si pensi, ad esempio, all'elaborazione di un cedolino paga
  per un lavoratore (segretaria o programmatore EDP) che, nello
  stesso mese, presta la sua attività in quattro aziende diverse
  che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del
  commercio, dell'industria metalmeccanica, della chimica, delle
  banche.
     Essi presentano condizioni diverse: per il servizio mensa
  uno prevede un'indennità sostitutiva di servizio mensa, un
  altro un  ticket  di lire 5.000, un altro ancora un
  ticket  di lire 9.000; l'orario settimanale può essere di
  40 ore o di 39 o di 38 o di 37 o di 37,50 e così per altri
  istituti contrattuali.
  1.7.  Durata del rapporto di lavoro temporaneo.
     E' parimenti opportuno spiegare sin da ora che l'attività
  di fornitura di lavoro temporaneo non può essere svolta se si
  garantisce al lavoratore la continuità del rapporto con
  l'impresa fornitrice per un periodo di tempo predeterminato
  senza possibilità di recesso dal contratto al termine della
  missione del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice: il
  costo economico che le imprese fornitrici dovrebbero
 
                               Pag. 4
 
  sopportare sarebbe infatti tale da pregiudicare la loro
  possibilità di operare sul mercato.
     Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere che il
  lavoratore sia assunto con un contratto a termine di durata
  pari al periodo di occupazione presso l'impresa utilizzatrice,
  con la possibilità però per l'impresa fornitrice di recesso
  prima della scadenza del termine prestabilito, qualora la
  missione presso l'utilizzatore sia conclusa anticipatamente,
  garantendo al lavoratore un'indennità di risoluzione del
  rapporto proporzionata alla durata del contratto.
  2.  Struttura generale della presente proposta di
  legge.
     La presente proposta di legge regola i diversi aspetti
  connessi alla fornitura di lavoro temporaneo come segue:
       sistema di autorizzazione (articolo 1);
       rapporti tra impresa fornitrice e lavoratore (articoli 2
  e 3);
       rapporti previdenziali (articolo 4);
       rapporti tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice
  delle prestazioni di lavoro (articolo 5);
       rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore
  (articolo 6);
       diritti sindacali (articolo 7);
       fornitura di lavoro temporaneo svolto da lavoratori in
  mobilità (articolo 8);
       disciplina della fornitura di lavoro temporaneo nel
  settore dell'edilizia (articolo 9);
       sanzioni (articolo 10).
  2.1.  Sistema di autorizzazione (articolo 1).
     La prima fondamentale misura necessaria per il legittimo
  svolgimento dell'attività di fornitura di prestazioni di
  lavoro temporaneo è data dalla condizione che la stessa può
  essere svolta soltanto da soggetti muniti di apposita
  autorizzazione (articolo 1).
     Al fine di accelerare le procedure amministrative si è
  previsto che le imprese possano iniziare a svolgere la loro
  attività sin dal momento di presentazione della domanda di
  autorizzazione, a condizione che abbiano versato una cauzione
  di importo minimo di duecento milioni di lire.
     Tale condizione è stata considerata necessaria in quanto
  rispondente alla essenziale funzione di garanzia per il
  pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.
     Per lo stesso motivo si è ritenuto opportuno stabilire che
  l'importo della cauzione debba essere periodicamente perequato
  al 15 per cento del volume di affari dell'impresa
  fornitrice.
     La necessità dell'introduzione di questo sistema
  cauzionale emerge con evidenza a fronte della considerazione
  che i rapporti commerciali tra impresa fornitrice ed impresa
  utilizzatrice delle prestazioni di lavoro si basano,
  generalmente, su di un sistema di pagamento a novanta o
  addirittura a centoventi giorni, sicché l'impresa fornitrice
  deve anticipare le somme necessarie per il pagamento delle
  retribuzioni, restando così esposta al rischio di insolvenza
  dei propri clienti.
     Il requisito finanziario in questione dunque, se da una
  parte restringe la cerchia dei soggetti che possono decidere
  di intraprendere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo,
  dall'altra costituisce una indispensabile garanzia per la
  tutela dei crediti dei lavoratori.
     Al fine di garantire la serietà delle imprese fornitrici
  di prestazioni di lavoro temporaneo si potrebbe valutare
  l'opportunità di inserire un meccanismo selettivo
  supplementare che limiti la possibilità di svolgere l'attività
  di fornitura di prestazioni di lavoro alle sole imprese con
  capitale sociale superiore a duecento milioni di lire e che
  stabilisca diversi criteri selettivi per le cooperative di
  lavoro.
     Si potrebbe inoltre introdurre l'obbligo per l'ispettorato
  regionale del lavoro di procedere semestralmente od
  annualmente a visite di controllo presso le imprese di
  fornitura di lavoro temporaneo al fine di verificare che
  l'attività venga svolta nel pieno rispetto della legge.
 
                               Pag. 5
 
  2.2.  Rapporti tra impresa fornitrice e lavoratore
  (articoli 2 e 3).
     L'articolo 2 della presente proposta di legge disciplina
  il rapporto tra l'impresa fornitrice delle prestazioni di
  lavoro temporaneo ed il lavoratore.
     A garanzia dei diritti del prestatore d'opera è previsto
  che il contratto di lavoro sia stipulato in forma scritta e
  contenga le principali informazioni connesse allo svolgimento
  della prestazione di lavoro, tra le quali segnaliamo
  l'indicazione dell'inquadramento del lavoratore, del luogo e
  dell'orario di lavoro e del trattamento retributivo.
     Quest'ultimo, come si è già detto sopra, dovrà essere
  stabilito in via generale per tutti i lavoratori temporanei da
  un contratto collettivo nazionale stipulato  ad hoc  tra
  le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese
  fornitrici.
  2.3.  Rapporti tra impresa fornitrice ed impresa
  utilizzatrice delle prestazioni di lavoro (articolo
  5).
     La terza parte della presente proposta di legge è dedicata
  ai rapporti tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice:
  allo scopo di assicurare la trasparenza nei rapporti tra
  questi soggetti si prevede che il contratto di fornitura di
  prestazioni di lavoro sia stipulato in forma scritta e che
  all'utilizzatore sia data una copia del contratto concluso tra
  l'impresa fornitrice ed il lavoratore.
     Si è voluto ribadire il principio fondamentale, già
  sancito dal citato protocollo del 23 luglio 1993, per cui il
  lavoro temporaneo non deve essere utilizzato al fine di
  destrutturare posti di lavoro stabili od in funzione
  antisindacale.  Si è di conseguenza posto il divieto di
  ricorrere al lavoro temporaneo nelle unità produttive in cui
  si sia proceduto a licenziamenti collettivi, a sospensioni o
  riduzioni dell'orario di lavoro e per sostituire lavoratori in
  sciopero.
     Considerata inoltre la particolare e delicata situazione
  del mercato del lavoro agricolo si è ritenuto importante
  vietare radicalmente la fornitura di lavoro temporaneo in
  questo settore, quando questo abbia ad oggetto lo svolgimento
  di mansioni operaie.
     Per analoghe ragioni discipline specifiche sono state
  dettate per il settore dell'edilizia e per favorire il
  reimpiego dei lavoratori in mobilità.
  2.4.  Rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore
  (articolo 6).
     Con riferimento ai rapporti tra impresa utilizzatrice e
  lavoratori si è reputato fondamentale sancire il vincolo della
  prima al rispetto dei medesimi obblighi di sicurezza e
  prevenzione che essa è tenuta ad osservare nei confronti dei
  propri dipendenti.
     Si è inoltre previsto, in adempimento della direttiva
  91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, l'obbligo di
  informare il lavoratore sugli eventuali rischi specifici
  connessi allo svolgimento delle mansioni a cui è adibito e
  sull'eventuale necessità di una sorveglianza medica
  speciale.
     Allo scopo di garantire la funzione sociale fondamentale
  del lavoro temporaneo di inserimento nel mercato del lavoro di
  soggetti che ne sono esclusi, si è sancita la nullità delle
  clausole che vietano, alla fine del periodo di impiego del
  lavoratore, la stipulazione di un normale contratto di lavoro
  tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore temporaneo.
  2.5.  Diritti sindacali (articolo 7).
     L'articolo 7 della presente proposta di legge è dedicato
  ai diritti sindacali dei lavoratori.
     Si è innanzitutto garantito l'esercizio da parte dei
  lavoratori dei diritti di libertà e di libera attività
  sindacale presso le imprese utilizzatrici e si è stabilito che
  i lavoratori possano costituire, presso le imprese fornitrici,
  proprie rappresentanze sindacali aziendali.
     Al fine di garantire alle organizzazioni dei lavoratori un
  controllo sul ricorso da parte delle imprese utilizzatrici a
 
                               Pag. 6
 
  questa forma di lavoro, si è inoltre previsto l'obbligo delle
  imprese di comunicare alle rappresentanze sindacali dei
  lavoratori o, in mancanza, alle associazioni territoriali di
  categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il
  numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, la
  loro durata ed il numero dei lavoratori interessati.
  2.6.  Sanzioni (articolo 10).
     L'articolo 10 della presente proposta di legge prevede,
  infine, un dettagliato sistema sanzionatorio che diversifica
  le misure repressive da adottarsi a seconda del tipo di
  illecito commesso.
     Per i soggetti che esercitino l'attività di fornitura di
  prestazioni di lavoro temporaneo senza essere muniti
  dell'apposita autorizzazione e per coloro che utilizzino
  lavoratori inviati da imprese non autorizzate, è prevista la
  pena dell'ammenda - proporzionata al numero dei lavoratori
  occupati - e dell'arresto.
     Qualora, invece, l'attività di fornitura di prestazioni di
  lavoro sia svolta da sog- getti autorizzati ma si svolga con
  modalità difformi da quelle stabilite dalla legge, il
  comportamento di tali soggetti e degli utilizzatori delle
  prestazioni di lavoro presenta un minor grado di
  antigiuridicità e si è preferito sanzionarlo solamente in via
  amministrativa, sia pure mantenendo il principio della
  proporzionalità della sanzione alla gravità dell'illecito,
  oltre che al numero dei lavoratori coinvolti ed al periodo di
  impiego attuato in violazione della legge.
     Considerata la particolarità della situazione del mercato
  del lavoro agricolo, si è previsto che la violazione del
  divieto di fornitura di prestazioni di lavoro in questo
  settore debba essere più gravemente sanzionata con la revoca
  dell'autorizzazione all'agenzia fornitrice.
     Infine si è ritenuto opportuno precisare che la normativa
  sancita dalla presente proposta di legge non si debba
  applicare alle fattispecie di distacco di lavoratori attuato
  da imprese che non esercitano professionalmente l'attività di
  fornitura di lavoro temporaneo e che tale distacco sia lecito
  qualora venga attuato solo temporaneamente e risponda
  all'interesse del datore di lavoro distaccante.
 
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