Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8775
DDL0501-0003
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL13-501)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
Pag. 7 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
              prestazioni di lavoro temporaneo).
     1.  L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
  esercitata soltanto da soggetti muniti di apposita
  autorizzazione rilasciata dall'ispettorato regionale del
  lavoro nella cui competenza territoriale rientra la sede
  legale del soggetto interessato.  La concessione
  dell'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività di
  fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo su tutto il
  territorio nazionale.
     2.  La società che intenda richiedere l'autorizzazione
  all'ispettorato regionale del lavoro deve presentare una
  apposita domanda redatta, secondo il modello di cui alla
  tabella A allegata alla presente legge.  Alla domanda di
  autorizzazione deve essere allegato un documento che
  certifichi che la società ha depositato una cauzione di
  importo minimo di lire duecento milioni sotto forma di
  fidejussione prestata da un istituto bancario od
  assicurativo.
     3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata
  all'esistenza dei seguenti requisiti ed all'adempimento dei
  seguenti obblighi:
         a)  la società deve essere costituita nella forma
  di società di capitali o di società cooperativa a
  responsabilità limitata, italiana o di altro Stato membro
  della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione
  sociale le parole: "agenzia di lavoro temporaneo" e deve avere
  la sede legale od una sua filiale o succursale nel territorio
  dello Stato;
         b)  la società deve disporre di uffici e di
  strutture idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura
  di manodopera;
         c)  gli amministratori, i direttori generali ed i
  dirigenti della società muniti di rappresentanza non devono
 
                               Pag. 8
 
  aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive
  di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
  modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
  contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
  delitto previsto dall'articolo 416- bis  del codice
  penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini
  la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
  per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
  prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
  previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
  sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti
  alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
  dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, della
  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e
  della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
  modificazioni.
     4.  L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo può iniziare
  a svolgere la propria attività dal momento in cui ha
  presentato all'ispettorato regionale del lavoro la domanda di
  autorizzazione di cui al comma 2.  L'ispettorato regionale del
  lavoro ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di
  autorizzazione entro sei mesi dalla richiesta.  In caso di
  mancata pronuncia entro il suddetto termine l'autorizzazione
  si considera concessa.
     5.  L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata
  illimitata e può essere revocata:
         a)  se la società ha fornito informazioni false al
  fine di ottenere l'autorizzazione;
         b)  qualora venga meno uno dei requisiti necessari
  per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 3.
     6.  La società di cui al comma 4 ha l'obbligo:
         a)  di comunicare all'ispettorato regionale del
  lavoro gli spostamenti di sedi, l'apertura di filiali o di
  succursali, la cessazione dell'attività;
 
                               Pag. 9
 
         b)  di fornire all'ispettorato regionale del lavoro
  tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa
  richiesta;
         c)  di inviare all'ispettorato regionale del lavoro
  un rapporto annuale, sul numero dei lavoratori, sulla durata
  dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori
  sono adibiti, predisposto ai sensi della tabella B allegata
  alla presente legge.
     7.  Salvo il deposito minimo di una somma pari a lire
  duecento milioni, ai sensi del comma 2, dopo due anni di
  attività la cauzione di cui al medesimo comma 2 deve essere
  calcolata nella misura del 15 per cento del volume di affari
  della società nell'anno solare precedente; essa non può, in
  ogni caso, superare la somma di un miliardo di lire.
     8.  Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo hanno
  l'obbligo di investire l'uno per cento del ricavato
  dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo in progetti di
  formazione professionale.  Tali progetti sono finanziati anche
  dallo Stato, tramite le istituzioni competenti regionalmente,
  con un contributo pari al 50 per cento del costo totale del
  progetto.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-501 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0501 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=050100 00 FASCIDC=13DDL0501 SORTNAV=0050100 000 00000 ZZDDLC501 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati