| (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo).
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
esercitata soltanto da soggetti muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dall'ispettorato regionale del
lavoro nella cui competenza territoriale rientra la sede
legale del soggetto interessato. La concessione
dell'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo su tutto il
territorio nazionale.
2. La società che intenda richiedere l'autorizzazione
all'ispettorato regionale del lavoro deve presentare una
apposita domanda redatta, secondo il modello di cui alla
tabella A allegata alla presente legge. Alla domanda di
autorizzazione deve essere allegato un documento che
certifichi che la società ha depositato una cauzione di
importo minimo di lire duecento milioni sotto forma di
fidejussione prestata da un istituto bancario od
assicurativo.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata
all'esistenza dei seguenti requisiti ed all'adempimento dei
seguenti obblighi:
a) la società deve essere costituita nella forma
di società di capitali o di società cooperativa a
responsabilità limitata, italiana o di altro Stato membro
della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione
sociale le parole: "agenzia di lavoro temporaneo" e deve avere
la sede legale od una sua filiale o succursale nel territorio
dello Stato;
b) la società deve disporre di uffici e di
strutture idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura
di manodopera;
c) gli amministratori, i direttori generali ed i
dirigenti della società muniti di rappresentanza non devono
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aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
4. L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo può iniziare
a svolgere la propria attività dal momento in cui ha
presentato all'ispettorato regionale del lavoro la domanda di
autorizzazione di cui al comma 2. L'ispettorato regionale del
lavoro ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di
autorizzazione entro sei mesi dalla richiesta. In caso di
mancata pronuncia entro il suddetto termine l'autorizzazione
si considera concessa.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata
illimitata e può essere revocata:
a) se la società ha fornito informazioni false al
fine di ottenere l'autorizzazione;
b) qualora venga meno uno dei requisiti necessari
per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 3.
6. La società di cui al comma 4 ha l'obbligo:
a) di comunicare all'ispettorato regionale del
lavoro gli spostamenti di sedi, l'apertura di filiali o di
succursali, la cessazione dell'attività;
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b) di fornire all'ispettorato regionale del lavoro
tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa
richiesta;
c) di inviare all'ispettorato regionale del lavoro
un rapporto annuale, sul numero dei lavoratori, sulla durata
dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori
sono adibiti, predisposto ai sensi della tabella B allegata
alla presente legge.
7. Salvo il deposito minimo di una somma pari a lire
duecento milioni, ai sensi del comma 2, dopo due anni di
attività la cauzione di cui al medesimo comma 2 deve essere
calcolata nella misura del 15 per cento del volume di affari
della società nell'anno solare precedente; essa non può, in
ogni caso, superare la somma di un miliardo di lire.
8. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo hanno
l'obbligo di investire l'uno per cento del ricavato
dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo in progetti di
formazione professionale. Tali progetti sono finanziati anche
dallo Stato, tramite le istituzioni competenti regionalmente,
con un contributo pari al 50 per cento del costo totale del
progetto.
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