| (Contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo).
1. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
obbliga il lavoratore nei confronti dell'impresa fornitrice, a
svolgere la propria attività lavorativa, a fronte di un
corrispettivo per prestazioni a tempo pieno od a tempo
parziale, nell'interesse e sotto la direzione delle imprese
utilizzatrici.
2. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve
essere stipulato in forma scritta, entro due giorni dal
relativo invio presso l'impresa utilizzatrice, e deve
contenere le seguenti informazioni:
a) l'inquadramento e le mansioni del
lavoratore;
b) il luogo di lavoro e la data di inizio
dell'impiego;
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c) la durata dell'impiego ed il suo termine;
d) l'orario di lavoro;
e) la retribuzione oraria;
f) le prestazioni in caso di lavoro
supplementare;
g) le date di pagamento della retribuzione.
3. L'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, non si applica all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; pertanto i
predetti lavoratori non sono computati ai fini
dell'applicazione ad essa delle citate disposizioni nonché di
quelle relative alla disciplina dei licenziamenti.
4. Qualora il contratto di cui al presente articolo abbia
durata superiore a quattro mesi, l'impresa fornitrice è tenuta
ad inviare una copia del contratto stesso alla sezione
circoscrizionale per l'impiego competente.
5. Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro di
cui al presente articolo senza preavviso nelle prime due
settimane di lavoro, e con un preavviso calcolato in ragione
di una giornata di lavoro per ogni periodo di due settimane
mancante alla scadenza del termine negli altri casi.
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