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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8777
DDL0501-0005
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL13-501)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Prestazioni di lavoro temporaneo
                 e trattamento retributivo).
     1.  Il prestatore di lavoro è obbligato a svolgere la
  propria attività lavorativa secondo le istruzioni impartite
  dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione del lavoro.
     2.  Il lavoratore, per la prestazione lavorativa svolta, ha
  diritto ad un trattamento retributivo e normativo stabilito da
  apposito contratto collettivo stipulato tra le organizzazioni
  dei lavoratori e le imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
  Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 
                              Pag. 11
 
  presente legge non sia stato stipulato il predetto contratto
  collettivo, si applica, sino alla firma del contratto
  collettivo nazionale di lavoro specifico, il contratto
  collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici.
     3.  In caso di interruzione del rapporto di lavoro da parte
  dell'impresa utilizzatrice prima della scadenza del termine
  prestabilito, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di proporre al
  lavoratore, entro tre giorni dalla cessazione del lavoro, un
  nuovo contratto di lavoro, ovvero di versargli un'indennità
  commisurata alla retribuzione dovuta per una giornata di
  lavoro per ogni periodo di due settimane mancante alla
  scadenza del termine inizialmente convenuto.
     4.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
  durante le prime due settimane di lavoro.
     5.  Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
  essere prorogato dall'impresa fornitrice per una sola volta.
  Della proroga deve essere data immediata comunicazione al
  lavoratore interessato.
     6.  Il lavoratore è tenuto a manifestare per iscritto
  l'eventuale rifiuto non oltre ventiquattro ore dalla
  comunicazione dell'assegnazione o della sua proroga,
  esponendone i motivi.  Il rifiuto ingiustificato del lavoratore
  all'assegnazione od alla proroga, costituisce giusta causa di
  licenziamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-501 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0501 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=025 PAGFIN=0011 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=050100 00 FASCIDC=13DDL0501 SORTNAV=0050100 000 00000 ZZDDLC501 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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