| (Prestazioni di lavoro temporaneo
e trattamento retributivo).
1. Il prestatore di lavoro è obbligato a svolgere la
propria attività lavorativa secondo le istruzioni impartite
dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione del lavoro.
2. Il lavoratore, per la prestazione lavorativa svolta, ha
diritto ad un trattamento retributivo e normativo stabilito da
apposito contratto collettivo stipulato tra le organizzazioni
dei lavoratori e le imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge non sia stato stipulato il predetto contratto
collettivo, si applica, sino alla firma del contratto
collettivo nazionale di lavoro specifico, il contratto
collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici.
3. In caso di interruzione del rapporto di lavoro da parte
dell'impresa utilizzatrice prima della scadenza del termine
prestabilito, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di proporre al
lavoratore, entro tre giorni dalla cessazione del lavoro, un
nuovo contratto di lavoro, ovvero di versargli un'indennità
commisurata alla retribuzione dovuta per una giornata di
lavoro per ogni periodo di due settimane mancante alla
scadenza del termine inizialmente convenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
durante le prime due settimane di lavoro.
5. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato dall'impresa fornitrice per una sola volta.
Della proroga deve essere data immediata comunicazione al
lavoratore interessato.
6. Il lavoratore è tenuto a manifestare per iscritto
l'eventuale rifiuto non oltre ventiquattro ore dalla
comunicazione dell'assegnazione o della sua proroga,
esponendone i motivi. Il rifiuto ingiustificato del lavoratore
all'assegnazione od alla proroga, costituisce giusta causa di
licenziamento.
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