| (Norme previdenziali).
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, esclusivamente
per il fondo pensioni, per la tubercolosi, per il fondo
garanzia per il trattamento di fine rapporto, per maternità ed
assistenziali, ovvero per il Servizio sanitario nazionale e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e la corresponsione diretta degli assegni
per il nucleo familiare ai lavoratori in quanto dovuta,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico
delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo che, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo
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1989, n. 88, sono inquadrate nel settore dell'industria
manifatturiera.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
società cooperative, limitatamente ai lavoratori impiegati
nell'attività di lavoro temporaneo.
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