| (Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo).
1. Il fornitore della manodopera deve concludere con
l'impresa utilizzatrice un contratto scritto, entro due giorni
dall'invio del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice, nel
quale deve indicare:
a) l'inquadramento e le mansioni del
lavoratore;
b) il luogo di lavoro e la data di inizio
dell'impiego;
c) la durata dell'impiego e il suo termine;
d) l'orario di lavoro;
e) la retribuzione oraria;
f) le prestazioni in caso di lavoro
supplementare;
g) il costo della fornitura di personale a
prestito.
2. Il fornitore della manodopera ha l'obbligo di inviare
all'utilizzatore una copia del contratto di lavoro concluso
con il lavoratore ai sensi del comma 1.
3. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per la sostituzione di lavoratori in
sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura
avvenga per la sostituzione di un lavoratore assente;
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c) presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione od una riduzione di orario di lavoro
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura;
d) nel settore agricolo limitatamente alle
mansioni operaie.
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