| (Obblighi dell'impresa utilizzatrice).
1. Nei confronti del lavoratore temporaneo l'impresa
utiizzatrice è vincolata ai medesimi obblighi di sicurezza e
di prevenzione che osserva nei confronti dei propri
dipendenti.
2. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di informare il
lavoratore temporaneo se le mansioni cui è adibito richiedono
una sorveglianza medica speciale, ovvero ad informarlo su
eventuali rischi specifici aggravati connessi alle medesime
mansioni. Essa è responsabile nei confronti del lavoratore
temporaneo per la violazione degli obblighi di sicurezza
previsti dalla legislazione vigente in materia.
3. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il
lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone
copia al lavoratore, per stendere un nuovo contratto ai sensi
dell'articolo 2.
4. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione previsto al comma 3, risponde in
via esclusiva per le differenze retributive e contributive.
5. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in
forma indiretta, la facoltà dell'impresa utilizzatrice e del
lavoratore di stipulare tra di loro un contratto di lavoro
successivamente al termine della prestazione.
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