| (Diritti sindacali).
1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo
ai sensi dell'articolo 2 hanno diritto di costituire proprie
Pag. 14
rappresentanze sindacali presso l'impresa fornitrice. I
contratti collettivi di lavoro provvedono a disciplinare le
modalità di esercizio dei diritti di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300, da parte del personale
dipendente dalle imprese fornitrici.
2. Il lavoratore temporaneo, per tutta la durata della sua
prestazione, ha diritto di esercitare presso l'impresa
utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale ai
sensi del comma 1.
3. L'impresa utilizzatrice è obbligata, ogni anno, a
comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la
durata degli stessi ed il numero dei lavoratori interessati,
secondo lo schema predisposto ai sensi della tabella C
allegata alla presente legge.
4. In mancanza delle rappresentanze sindacali la
comunicazione di cui al comma 3 deve essere effettuata dalle
associazioni di categoria territoriali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può
essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori
di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce
mandato.
| |