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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8782
DDL0501-0010
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL13-501)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Prestazioni di lavoro temporaneo e
                   lavoratori in mobilità).
     1.  L'agenzia per l'impiego può stipulare, con i soggetti
  di cui all'articolo 1, della presente legge, convenzioni che
  prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività
  mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
  dell'indennità di mobilità.  La convenzione può prevedere lo
  svolgimento di attività formative che possono essere
  finanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
     2.  Sulla base della convenzione di cui al comma 1,
  l'impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo può
 
                              Pag. 15
 
  stipulare contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 2 con i
  lavoratori titolari dell'indennità di mobilità che le vengano
  avviati, su indicazione dell'agenzia per l'impiego, dalla
  sezione circoscrizionale per l'impiego.
     3.  L'impresa fornitrice che assuma i lavoratori titolari
  dell'indennità di mobilità ai sensi del comma 2 beneficia
  degli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro per la
  loro assunzione.
     4.  I lavoratori assunti dall'impresa fornitrice ai sensi
  del comma 2 non perdono il diritto all'indennità di mobilità.
  Essi continuano a goderne nei periodi di non lavoro e per un
  periodo complessivo corrispondente alla durata residua anche
  in deroga all'articolo 8, comma 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223.
     5.  L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale
  per l'impiego competente, dispone la sospensione
  dell'indennità di mobilità in caso di ingiustificato rifiuto
  del lavoratore all'assegnazione per la durata della predetta
  assegnazione.  Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
  entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
  massima occupazione che decide, con provvedimento definitivo,
  entro venti giorni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-501 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0501 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=025 PAGFIN=0015 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=050100 00 FASCIDC=13DDL0501 SORTNAV=0050100 000 00000 ZZDDLC501 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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