| (Prestazioni di lavoro temporaneo e
lavoratori in mobilità).
1. L'agenzia per l'impiego può stipulare, con i soggetti
di cui all'articolo 1, della presente legge, convenzioni che
prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività
mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
dell'indennità di mobilità. La convenzione può prevedere lo
svolgimento di attività formative che possono essere
finanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Sulla base della convenzione di cui al comma 1,
l'impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo può
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stipulare contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 2 con i
lavoratori titolari dell'indennità di mobilità che le vengano
avviati, su indicazione dell'agenzia per l'impiego, dalla
sezione circoscrizionale per l'impiego.
3. L'impresa fornitrice che assuma i lavoratori titolari
dell'indennità di mobilità ai sensi del comma 2 beneficia
degli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro per la
loro assunzione.
4. I lavoratori assunti dall'impresa fornitrice ai sensi
del comma 2 non perdono il diritto all'indennità di mobilità.
Essi continuano a goderne nei periodi di non lavoro e per un
periodo complessivo corrispondente alla durata residua anche
in deroga all'articolo 8, comma 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale
per l'impiego competente, dispone la sospensione
dell'indennità di mobilità in caso di ingiustificato rifiuto
del lavoratore all'assegnazione per la durata della predetta
assegnazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione che decide, con provvedimento definitivo,
entro venti giorni.
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