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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8784
DDL0501-0012
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL13-501)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
     1.  Chiunque eserciti l'attività di fornitura di
  prestazioni di lavoro temporaneo senza essere munito
  dall'autorizzazione di cui all'articolo 1 o senza aver
  presentato, nei sei mesi precedenti, la domanda di cui
  all'articolo 1, comma 2, è punito con l'ammenda fino a lire
  cinque milioni per ogni lavoratore e con l'arresto fino ad un
  anno.
     2.  Chiunque utilizzi lavoratori forniti da soggetti non
  abilitati all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro
  temporaneo ai sensi della presente legge è punito con
  l'ammenda fino a lire cinque milioni per ogni lavoratore
  utilizzato ed è tenuto al pagamento dei contributi
  previdenziali ed assistenziali relativi alle prestazioni di
  lavoro di cui abbia usufruito.
     3.  A chiunque utilizzi lavoratori ai sensi della presente
  legge e violi i divieti di cui all'articolo 5, comma 3,
  lettere  a), b)  e  c),  si applica la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma pari a lire
  quarantamila per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e
  comunque non inferiore a lire un milione per ciascun
  lavoratore interessato.  A chiunque utilizzi lavoratori ai
  sensi della presente legge e violi i divieti di cui
  all'articolo 5, comma 3, lettera  d),  è punito con
  l'ammenda di lire quarantamila per ogni ora di lavoro
  effettivamente prestata e comunque non inferiore a lire un
  milione per ciascun lavoratore interessato.  La stessa sanzione
  è applicata all'impresa fornitrice delle prestazioni nel caso
  di violazione dell'articolo 5, comma 3, lettera  d).  La
  violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
  d)  è altresì causa di revoca dell'autorizzazione
  all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di
  lavoro.
     4.  Al fornitore ed all'utilizzatore di lavoro temporaneo
  che stipulino un contratto privo dei requisiti di cui
  all'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
 
                              Pag. 17
 
  del pagamento di una somma di lire un milione per ogni
  lavoratore impiegato.
     5.  In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui
  all'articolo 7, della presente legge, fatta salva
  l'applicazione dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
  300, e successive modificazioni, si applica la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire
  cinquecentomila a lire tre milioni.
     6.  In caso di violazione del disposto di cui all'articolo
  2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
  a lire due milioni.
     7.  Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
  previste dal presente articolo trovano applicazione le
  disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.
  689, e successive modificazioni.  Il rapporto per le violazioni
  amministrative è presentato all'ispettorato provinciale del
  lavoro competente per territorio e gli importi relativi sono
  versati all'ufficio ammende presso l'ufficio del registro
  territorialmente competente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-501 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0501 TOTPAG=0021 TOTDOC=0016 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=005 PAGFIN=0017 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=050100 00 FASCIDC=13DDL0501 SORTNAV=0050100 000 00000 ZZDDLC501 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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