| (Norme finali).
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, sono abrogati.
2. Sono nulle le clausole presenti nei contratti
collettivi che precludano od ostacolino la conclusione di un
contratto tra l'impresa utilizzatrice e quella fornitrice per
l'utilizzo di lavoratori temporanei ai sensi della presente
legge.
3. La presente legge non si applica alle imprese, diverse
da quelle di cui all'articolo 1, che distacchino i propri
dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può
essere liberamente effettuato sempre che sia caratterizzato
dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa
distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività
lavorativa presso un altro soggetto.
4. Ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge non si applica il disposto di cui all'articolo
13 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
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