| (Accertamento dell' handicap).
1. La constatazione dello stato di minorazione psichica
può avvenire al momento della nascita, nei primi anni di vita
o in seguito a malattie, affezioni o ad eventi traumatici. I
relativi accertamenti, su segnalazione del personale
sanitario, sono effettuati dalle competenti commissioni
mediche delle unità sanitarie locali, all'uopo integrate da un
operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto
dell'accertarnento e da un sanitario in rappresentanza
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
adulti subnormali (ANFFAS), ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Tali
accertamenti devono essere effettuati con urgenza per
consentire un tempestivo intervento dei servizi terapeutici e
riabilitativi.
2. La minorazione psichica accertata ai sensi del comma 1
del presente articolo assume il carattere di situazione con
connotazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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