| Onorevoli Colleghi! - La necessità di una maggiore
competitività delle aziende di credito spinge senza dubbio
verso una razionalizzazione del sistema creditizio. E' cioè
opportuno che le aziende si attrezzino per le sfide
concorrenziali, che saranno sempre più forti nell'immediato
futuro, mediante fusioni, concentrazioni, trasformazioni o
altre strategie che gli amministratori vorranno scegliere
nell'interesse degli istituti stessi e dei loro utenti. A
questo scopo venne emanato il decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
D'altra parte, lo stesso provvedimento sanciva un nuovo
assetto delle aziende stesse tra le quali, da una parte, vi
sono gli enti conferenti e dall'altra le società conferitarie.
Gli enti conferenti "perseguono fini di interesse pubblico e
di utilità sociale" e possono occuparsi di "assistenza e
tutela delle categorie sociali più deboli" (articolo 12), ma
soprattutto "amministrano la partecipazione nella società per
azioni conferitaria dell'azienda bancaria" e "non possono
esercitare direttamente l'impresa bancaria".
Ovvio, a questo punto, che si sia stabilita
l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo
negli enti conferenti e quelle nelle società per azioni, in
quanto sarebbe assurdo distinguere i ruoli quando non si
distinguono le persone. Tale incompatibilità è infatti sancita
dal primo comma del decreto del Ministro del tesoro 26
novembre 1993.
Lo stesso decreto, tuttavia, per salvaguardare le esigenze
di razionalizzazione del sistema creditizio, al secondo comma
prevede che "le predette disposizioni divengano operanti
(solo) allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche
Pag. 2
ricoperte ... se la società conferitaria abbia deliberato
progetti di concentrazione con altri enti creditizi".
Tutto bene, naturalmente, quando gli amministratori sono
animati dalle migliori intenzioni e fanno uso del loro potere,
transitoriamente quasi assoluto e - in linea di principio -
contrario allo spirito della "legge Amato", solo per
concludere nel più breve tempo possibile accordi
nell'interesse dell'istituto di cui sono a capo.
Ma quando vi sia chi intende semplicemente mantenere il
più a lungo possibile questa posizione per poi magari dar
luogo a concentrazioni non sempre rispecchianti l'interesse e
gli scopi dell'ente amministrato, si possono facilmente
verificare abusi. E' infatti sufficiente manifestare
l'intenzione di attuare un progetto di concentrazione per
fruire, in pratica, di una proroga dell'anomala situazione di
cumulo delle cariche.
Allo stato attuale dei fatti può verificarsi che non venga
tutelata né la raziona- lizzazione del sistema creditizio, che
si intendeva incoraggiare, né la corretta distinzione dei
ruoli sancita dal primo comma del decreto del Ministro Barucci
del 26 novembre 1993. E ciò in un momento in cui, negli organi
amministrativi delle casse di risparmio e di altre aziende di
credito si riscontra una presenza massiccia di consiglieri,
presidenti e altri organi che sono retaggio di amministrazioni
e forze politiche che spesso hanno dato prova di scarsa
inclinazione a tutelare l'interesse pubblico. In un gran
numero di casi dunque questi consiglieri non solo non
rappresentano la volontà delle comunità per conto delle quali
amministrano patrimoni e attività bancarie, ma sono anche
nella prospettiva di non essere quasi certamente
confermati.
Con la presente proposta di legge si propongono invece le
precise caratteristiche che deve avere un eventuale progetto
di concentrazione. E' importante notare che un autentico e
concreto progetto è sicuramente già corredato da quanto si
prescrive nell'articolato.
Pertanto, approvando quanto proposto non si andrà in
nessun modo ad ostacolare iniziative ben avviate.
Qualora invece tali caratteristiche manchino, è evidente
che i tempi e le prospettive di attuazione sono così lunghe e
incerte da non giustificare in nessun modo la proroga di una
situazione anomala.
| |