Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8790
DDL0502-0002
Progetto di legge Camera n. 502 - testo presentato - (DDL13-502)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C502. TESTIPDL
...C502.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC502 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La necessità di una maggiore
  competitività delle aziende di credito spinge senza dubbio
  verso una razionalizzazione del sistema creditizio.  E' cioè
  opportuno che le aziende si attrezzino per le sfide
  concorrenziali, che saranno sempre più forti nell'immediato
  futuro, mediante fusioni, concentrazioni, trasformazioni o
  altre strategie che gli amministratori vorranno scegliere
  nell'interesse degli istituti stessi e dei loro utenti.  A
  questo scopo venne emanato il decreto legislativo 20 novembre
  1990, n. 356.
     D'altra parte, lo stesso provvedimento sanciva un nuovo
  assetto delle aziende stesse tra le quali, da una parte, vi
  sono gli enti conferenti e dall'altra le società conferitarie.
  Gli enti conferenti "perseguono fini di interesse pubblico e
  di utilità sociale" e possono occuparsi di "assistenza e
  tutela delle categorie sociali più deboli" (articolo 12), ma
  soprattutto "amministrano la partecipazione nella società per
  azioni conferitaria dell'azienda bancaria" e "non possono
  esercitare direttamente l'impresa bancaria".
     Ovvio, a questo punto, che si sia stabilita
  l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo
  negli enti conferenti e quelle nelle società per azioni, in
  quanto sarebbe assurdo distinguere i ruoli quando non si
  distinguono le persone.  Tale incompatibilità è infatti sancita
  dal primo comma del decreto del Ministro del tesoro 26
  novembre 1993.
     Lo stesso decreto, tuttavia, per salvaguardare le esigenze
  di razionalizzazione del sistema creditizio, al secondo comma
  prevede che "le predette disposizioni divengano operanti
  (solo) allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche
 
                               Pag. 2
 
  ricoperte ... se la società conferitaria abbia deliberato
  progetti di concentrazione con altri enti creditizi".
     Tutto bene, naturalmente, quando gli amministratori sono
  animati dalle migliori intenzioni e fanno uso del loro potere,
  transitoriamente quasi assoluto e - in linea di principio -
  contrario allo spirito della "legge Amato", solo per
  concludere nel più breve tempo possibile accordi
  nell'interesse dell'istituto di cui sono a capo.
     Ma quando vi sia chi intende semplicemente mantenere il
  più a lungo possibile questa posizione per poi magari dar
  luogo a concentrazioni non sempre rispecchianti l'interesse e
  gli scopi dell'ente amministrato, si possono facilmente
  verificare abusi.  E' infatti sufficiente manifestare
  l'intenzione di attuare un progetto di concentrazione per
  fruire, in pratica, di una proroga dell'anomala situazione di
  cumulo delle cariche.
     Allo stato attuale dei fatti può verificarsi che non venga
  tutelata né la raziona- lizzazione del sistema creditizio, che
  si intendeva incoraggiare, né la corretta distinzione dei
  ruoli sancita dal primo comma del decreto del Ministro Barucci
  del 26 novembre 1993.  E ciò in un momento in cui, negli organi
  amministrativi delle casse di risparmio e di altre aziende di
  credito si riscontra una presenza massiccia di consiglieri,
  presidenti e altri organi che sono retaggio di amministrazioni
  e forze politiche che spesso hanno dato prova di scarsa
  inclinazione a tutelare l'interesse pubblico.  In un gran
  numero di casi dunque questi consiglieri non solo non
  rappresentano la volontà delle comunità per conto delle quali
  amministrano patrimoni e attività bancarie, ma sono anche
  nella prospettiva di non essere quasi certamente
  confermati.
     Con la presente proposta di legge si propongono invece le
  precise caratteristiche che deve avere un eventuale progetto
  di concentrazione.  E' importante notare che un autentico e
  concreto progetto è sicuramente già corredato da quanto si
  prescrive nell'articolato.
     Pertanto, approvando quanto proposto non si andrà in
  nessun modo ad ostacolare iniziative ben avviate.
     Qualora invece tali caratteristiche manchino, è evidente
  che i tempi e le prospettive di attuazione sono così lunghe e
  incerte da non giustificare in nessun modo la proroga di una
  situazione anomala.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-502 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0502 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=050200 00 FASCIDC=13DDL0502 SORTNAV=0050200 000 00000 ZZDDLC502 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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