| (Provvidenze).
1. In seguito ad esito positivo degli accertamenti di cui
all'articolo 5 è concessa al soggetto handicappato
un'indennità vitalizia commisurata alla minorazione,
rivalutabile in rapporto all'incremento del costo della vita,
ed a parziale compenso dell'assunzione di responsabilità da
parte della famiglia.
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2. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 è
sospesa in caso di ricovero a tempo pieno del soggetto al
quale sia stata concessa in un istituto di assistenza a spese
dello Stato o di altro ente pubblico.
3. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per i
soggetti di cui alla presente legge le provvidenze economiche
di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n.
18, e 11 ottobre 1990, n. 289.
4. Si applicano in favore dei soggetti di cui all'articolo
5 le disposizioni vigenti in materia di pensioni di
reversibilità.
5. L'ANFFAS è ammessa ad usufruire del finanziamento
pubblico già riservato all'Unione italiana ciechi (UIC),
all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti (ENS) e all'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili (ANMIC).
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