| 1. Lo Stato provvede alla formazione di
musicoterapeuti.
2. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della sanità, adottato di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono istituiti appositi corsi di formazione in
musicoterapia.
3. La competenza in materia di formazione del
musicoterapeuta è attribuita ad una commissione di
musicoterapeuti di fama internazionale o a musicoterapeuti che
hanno dimostrato di essere tali attraverso la documentazione
delle loro esprienze e dei risultati ai quali sono
pervenuti.
4. La commissione di musicoterapeuti valuta:
a) la composizione delle materie di studio
previste in un corso universitario di musicoterapia della
durata di quattro anni, riservato a persone in possesso dei
titoli di studio richiesti;
b) l'assegnazione delle docenze sulla base dei
criteri stabiliti dalla stessa commissione per la formazione
del musicoterapeuta;
c) i criteri per l'accertamento e la valutazione
delle capacità musicali inerenti la comunicazione non verbale
e verbale, riferite alla specificità della professione intesa
nella complessità di arte, scienza e processo
interpersonale;
d) la designazione di sedi per lo svolgimento del
corso universitario dove già si attua la musicoterapia, presso
le quali i corsisti possano svolgere pratica e tirocinio con
supervisione;
e) le modalità per l'esame di ammissione per i
cadidati che non sono in possesso dei titoli di studio
musicali richiesti;
Pag. 4
f) la configurazione giuridica del corso
universitario;
g) la definizione del codice deontologico
professionale;
h) l'istituzione dell'albo professionale dei
musicoterapeuti;
i) una normativa transitoria che consenta
l'iscrizione all'albo professionale per coloro che dimostrano
di avere attuato musicoterapia almeno per cinque anni.
5. I titoli di studio richiesti a coloro che intendono
accedere al corso di formazione in musicoterapia sono:
a) diploma di scuola media superiore della durata
di cinque anni;
b) diploma del decimo anno di conservatorio;
c) licenza del quarto anno di composizione
principale o titolo analogo della classe di organo o di
direzione corale o quinto anno di composizione
sperimentale.
6. Per coloro che non hanno conseguito i titoli musicali
richiesti o che hanno un diploma di conservatorio inferiore al
decimo anno:
a) è valutato il possesso dei requisiti richiesti
attraverso un esame di ammissione;
b) sono organizzati, in collaborazione con i
conservatori di musica, corsi integrativi di strumento e di
composizione.
7. E' compito dello Stato l'istituzione di centri ove si
applichi la musicoterapia attrezzati con gli strumenti
musicali ed i materiali idonei.
| |