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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


885
DDL0066-0003
Progetto di legge Camera n. 66 - testo presentato - (DDL13-66)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C66. TESTIPDL
...C66.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC66 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Lo Stato provvede alla formazione di
  musicoterapeuti.
     2.  Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro
  della sanità, adottato di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  sono istituiti appositi corsi di formazione in
  musicoterapia.
     3.  La competenza in materia di formazione del
  musicoterapeuta è attribuita ad una commissione di
  musicoterapeuti di fama internazionale o a musicoterapeuti che
  hanno dimostrato di essere tali attraverso la documentazione
  delle loro esprienze e dei risultati ai quali sono
  pervenuti.
     4.  La commissione di musicoterapeuti valuta:
         a)  la composizione delle materie di studio
  previste in un corso universitario di musicoterapia della
  durata di quattro anni, riservato a persone in possesso dei
  titoli di studio richiesti;
         b)  l'assegnazione delle docenze sulla base dei
  criteri stabiliti dalla stessa commissione per la formazione
  del musicoterapeuta;
         c)  i criteri per l'accertamento e la valutazione
  delle capacità musicali inerenti la comunicazione non verbale
  e verbale, riferite alla specificità della professione intesa
  nella complessità di arte, scienza e processo
  interpersonale;
         d)  la designazione di sedi per lo svolgimento del
  corso universitario dove già si attua la musicoterapia, presso
  le quali i corsisti possano svolgere pratica e tirocinio con
  supervisione;
         e)  le modalità per l'esame di ammissione per i
  cadidati che non sono in possesso dei titoli di studio
  musicali richiesti;
 
                               Pag. 4
 
         f)  la configurazione giuridica del corso
  universitario;
         g)  la definizione del codice deontologico
  professionale;
         h)  l'istituzione dell'albo professionale dei
  musicoterapeuti;
         i)  una normativa transitoria che consenta
  l'iscrizione all'albo professionale per coloro che dimostrano
  di avere attuato musicoterapia almeno per cinque anni.
     5.  I titoli di studio richiesti a coloro che intendono
  accedere al corso di formazione in musicoterapia sono:
         a)  diploma di scuola media superiore della durata
  di cinque anni;
         b)  diploma del decimo anno di conservatorio;
         c)  licenza del quarto anno di composizione
  principale o titolo analogo della classe di organo o di
  direzione corale o quinto anno di composizione
  sperimentale.
     6.  Per coloro che non hanno conseguito i titoli musicali
  richiesti o che hanno un diploma di conservatorio inferiore al
  decimo anno:
         a)  è valutato il possesso dei requisiti richiesti
  attraverso un esame di ammissione;
         b)  sono organizzati, in collaborazione con i
  conservatori di musica, corsi integrativi di strumento e di
  composizione.
     7.  E' compito dello Stato l'istituzione di centri ove si
  applichi la musicoterapia attrezzati con gli strumenti
  musicali ed i materiali idonei.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-66 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0066 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=006600 00 FASCIDC=13DDL0066 SORTNAV=0006600 000 00000 ZZDDLC66 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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