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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


888
DDL0067-0002
Progetto di legge Camera n. 67 - testo presentato - (DDL13-67)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C67. TESTIPDL
...C67.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC67 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'attuale schema di assistenza
  farmaceutica con la ripartizione dei farmaci in tre classi, a
  rimborso totale (A), a rimborso parziale (B), a totale carico
  dell'assistito (C), presenta l'indubbio vantaggio che il
  cittadino può accedere al farmaco prescritto dal medico a
  costi contenuti e senza tutti gli adempimenti burocratici
  (bollini, autocertificazioni, eccetera) sperimentati in
  precedenza.
     Il rovescio della medaglia consiste in un drastico taglio
  del prontuario terapeutico, che lascia a totale carico
  dell'assistito un considerevole numero di farmaci di cui
  alcuni largamente prescritti ed utilizzati.
     Un secondo aspetto negativo è rappresentato dalla
  difficoltà di accesso ad alcuni farmaci classificati con la
  lettera  H,  distribuiti attraverso un uso improprio delle
  strutture ospedaliere alla ricerca di un ipotetico
  risparmio.
     Un ulteriore aspetto negativo consiste nella mancanza di
  flessibilità di fronte alle esigenze della pubblica
  amministrazione di variazione o di contenimento della spesa.
  Una volta ripartiti i prodotti nelle tre classi e contrattati
  i vari rientri in fascia A con i produttori in cambio di
  riduzioni di prezzo, il meccanismo tende inevitabilmente ad
  irrigidirsi.  Una ipotetica futura necessità di
  ridimensionamento della spesa comporterebbe, a rigore, una
  revisione dei prezzi dei singoli prodotti: in definitiva
  un'estenuante trattativa con i produttori, farmaco su farmaco.
  La riprova di tutto
 
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  questo la osserviamo quando il precedente
  Ministro, non trovando alternative praticabili, propose una
  riduzione indiscriminata dei prezzi, vera e propria
  decimazione, che lungi dal qualificare la spesa finirebbe con
  il penalizzare proprio i prodotti aventi miglior rapporto
  qualità/prezzo.  Detta proposta, fra l'altro, è in conflitto
  con l'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, che al fine di perequare i prezzi dei farmaci ha disposto
  il riferimento al valore medio CEE, stabilendo che i prezzi
  più bassi raggiungano la parità in cinque anni con aumenti
  programmati del 20 per cento annuo.
     Il criterio adottato dalla Commissione unica del farmaco
  (CUF) per la classificazione delle specialità medicinali si
  basa sull'analisi della validità terapeutica e del prezzo di
  ogni singolo farmaco: solo quando questi parametri, valutati
  con una certa dose di discrezionalità, risultano favorevoli il
  prodotto viene inserito nella fascia di gratuità.
     Questa impostazione ha creato due gravi inconvenienti:
       1) nella stessa classe A coesistono farmaci a prezzi
  differenti ma con analoga attività terapeutica e, di fatto,
  perfettamente interscambiabili nella prescrizione.  La mancanza
  di un qualsivoglia meccanismo di disincentivazione
  all'acquisto del farmaco più costoso provoca un inevitabile
  trend  di incremento di spesa ed inserisce un elemento
  distorsivo nel meccanismo della libera concorrenzialità tra i
  produttori;
       2) l'esclusione dal rimborso di intere fasce di farmaci
  ha causato un vero disastro nel comparto industriale con
  violente ridistribuzioni di fatturato tra i vari produttori
  con gravissimi effetti occupazionali ed il reale rischio di
  cessazione di attività per molte aziende italiane.
     La razionalizzazione della spesa farmaceutica sottintende
  non solo il miglioramento di un servizio di base per tutti i
  cittadini, ma anche la creazione di un insieme di regole
  trasparente, chiaro e stabile che non dia adito ad
  interpretazioni discrezionali e consenta alle imprese di
  operare secondo le regole del libero mercato e di impostare
  programmi di ricerca e produzione a lungo termine, con la
  necessaria serenità.
     Lo schema di assistenza farmaceutica proposto rivoluziona
  l'impostazione seguita dalla CUF, abbandonando la logica del
  rimborso del farmaco per spostarsi sulla logica del rimborso
  per terapia.  Invece di un elenco di farmaci a rimborso totale
  o parziale si passa all'identificazione dei farmaci di
  riferimento per ogni terapia, anche quelle per patologie
  minori, e solo a questi viene riconosciuta la massima quota di
  rimborso: tutti gli altri farmaci vengono dispensati con quote
  di partecipazione da parte dell'assistito.  Nel dettaglio:
  tutti i farmaci regolarmente autorizzati all'immissione in
  commercio dal Ministero della sanità, anche quelli per
  patologie minori, fatta eccezione per quelli obsoleti da
  eliminare in fase di revisione, vengono razionalizzati ed
  uniformati dal punto di vista del confezionamento in funzione
  del dosaggio e della posologia e quindi suddivisi in classi
  terapeutiche e sottoclassi basate su analogie strutturali e di
  meccanismo di azione (schema tipo ATC).
     In ogni sottoclasse vengono identificati un farmaco di
  riferimento e la quota di rimborso valida per tutti i farmaci
  della sottoclasse.
     I farmaci di riferimento vengono scelti in base alla
  efficacia terapeutica, tollerabilità, uso consolidato,
  diffusione internazionale, rapporto qualità-prezzo: essi hanno
  un prezzo sorvegliato che non può superare il valore della
  media dei prezzi della Comunità europea.  Tutti gli altri
  farmaci hanno prezzo libero.
     In funzione della rilevanza terapeutica della sottoclasse,
  il  plafond  o quota di rimborso può essere uguale od
  inferiore al prezzo del farmaco di riferimento, che nel primo
  caso è a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN)
  e nel secondo ha una quota di contribuzione da parte
  dell'assistito.  Gli altri farmaci hanno una quota di
  contribuzione corrispondente allo scostamento
 
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  del loro prezzo dal  plafond  della sottoclasse.
     I vantaggi di questa impostazione sono innumerevoli:
         a)  il Governo in sede di legge finanziaria può
  stabilire  a priori  il costo dell'assistenza
  farmaceutica, avendo a disposizione i dati epidemiologici e
  fissando le quote di rimborso per ciascuna sottoclasse.  Si
  possono effettuare correzioni di spesa anche in corso di
  esercizio finanziario variando i  plafond  di alcune o di
  tutte le sottoclassi senza operare sui prezzi dei singoli
  farmaci e quindi senza creare sperequazioni tra farmaci della
  stessa sottoclasse;
         b)  il Servizio sanitario nazionale garantisce
  un'assistenza uguale per tutti i cittadini assicurando un menù
  terapeutico di base completo.  Chi desidera prestazioni
  addizionali paga la quota differenziale;
         c)  proponendo farmaci di riferimento a totale o
  parziale rimborso in tutte le categorie terapeutiche, anche
  quelle relative a patologie minori, si prefigura
  l'introduzione nella prescrizione di schemi terapeutici
  standard;
         d)  le aziende italiane che hanno la maggior parte
  delle specialità da esse prodotte inserite nella fascia C
  vedono i loro prodotti ridistribuiti nelle varie sottoclassi
  con diritto alla quota di rimborso e quindi di nuovo
  prescritti in alternativa ai prodotti in fascia A;
         e)  le aziende hanno un quadro normativo di
  riferimento chiaro e stabile: esse conoscono fino dalle fasi
  iniziali della ricerca e sviluppo la collocazione definitiva
  di mercato dei nuovi farmaci ed i prodotti di riferimento con
  cui devono confrontarsi per qualità e prezzo;
         f)  i prodotti innovativi appena registrati
  diventano prodotti di riferimento di nuove sottoclassi e
  pertanto hanno prezzi medi CE e  plafond  studiati  ad
  hoc.
     Per l'attuazione pratica di questo nuovo schema di
  assistenza farmaceutica è necessario predisporre i seguenti
  provvedimenti:
         A)  alla Commissione unica del farmaco vengono
  assegnati i seguenti compiti:
         1) valutazione di nuovi farmaci in relazione alla
  richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio;
         2) revisione ed eventuale ritiro della autorizzazione
  a farmaci obsoleti;
         3) razionalizzazione e standardizzazione dei
  confezionamenti delle specialità sulla base dei dosaggi, della
  posologia e delle indicazioni terapeutiche;
         4) identificazione, in base ai criteri precedentemente
  esposti, dei farmaci di riferimento di ciascuna sottoclasse
  (ad esempio IV livello del sistema ATC).  Tale compito può
  essere affidato a gruppi di lavoro creati appositamente, in
  cui siano presenti esperti nominati dalle specifiche società
  scientifiche nazionali;
         5) valutazione mediante una serie di criteri
  obiettivi, da definirsi, del grado di innovazione dei nuovi
  farmaci in relazione alla possibilità di inserimento o meno in
  sottoclassi già esistenti;
         B)  nell'ambito del Ministero della sanità viene
  nominata una Commissione per l'assistenza farmaceutica
  costituita da funzionari interni, da rappresentanti dei
  farmacisti, della classe medica, dell'industria, e
  dell'università.  Il compito di questa Commissione è quello di
  fissare la quota di rimborso o  plafond  di ogni
  sottoclasse e di apportare variazioni in corso di esercizio
  finanziario;
         C)  come previsto dalla delibera CIPE in data 25
  febbraio 1994, nell'ambito del Ministero del bilancio e della
  programmazione economica viene insediato l'organo di
  sorveglianza incaricato di verificare l'andamento della spesa.
  Esso è costituito da funzionari del CIPE e da membri esterni
  con competenza in materia sanitaria, farmaceutica e di
  farmacovigilanza;
 
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         D)  i farmaci ora classificati in fascia H e non di
  esclusivo uso ospedaliero sono di nuovo distribuiti tramite le
  farmacie convenzionate ed inseriti ciascuno nella propria
  sottoclasse di appartenenza;
         E)  i prezzi dei farmaci venduti agli enti
  ospedalieri ed istituti di ricovero sono stabiliti mediante
  contrattazione tra l'ente acquirente e la ditta venditrice.
  Viene abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge n.
  386 del 1974 che prevede lo sconto non inferiore al 50 per
  cento del prezzo al pubblico per gli enti ospedalieri ed
  istituti di ricovero;
         F)  i prezzi al pubblico delle specialità
  medicinali diverse dai prodotti di riferimento sono liberi;
         G)  i prezzi al pubblico dei prodotti di
  riferimento non possono superare la media dei prezzi CE
  calcolata secondo la citata delibera CIPE del 1994.
 
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