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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


889
DDL0067-0003
Progetto di legge Camera n. 67 - testo presentato - (DDL13-67)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C67. TESTIPDL
...C67.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC67 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
   266, è sostituito dal seguente:
     "Art.  7. -  (Commissione unica del farmaco).
     1.  Presso il Ministero della sanità è costituita la
  commissione unica del farmaco (CUF) che provvede a:
         a)  valutare la rispondenza delle specialità
  medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge
  e dalle direttive emanate dalla Comunità europea;
         b)  esprimere parere vincolante sul valore
  terapeutico dei medicinali;
         c)  dare indicazioni di carattere generale sulla
  classificazione dei medicinali ai sensi del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.  539, e successive
  modificazioni;
         d)  proporre l'avvio per la procedura di revoca dei
  medicinali per i quali eventualmente sussistono dubbi sul
  possesso dei requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione
  alla immissione in commercio;
         e)  definire una serie di criteri obiettivi per
  valutare il grado di innovazione dei nuovi farmaci in
  relazione alla possibilità di inserimento nelle sottoclassi
  omogenee per meccanismo di azione e struttura chimica, già
  esistenti, ovvero di costituire essi stessi i farmaci di
  riferimento di sottoclassi di nuova istituzione.
       2.  La CUF è nominata con decreto del Ministro della
  sanità, è presieduta dal Ministro stesso o da un
  vicepresidente da lui designato ed è composta da dodici
  esperti di documentata competenza scientifica nel campo delle
  scienze mediche, biologiche, farmacologiche e di tecnologia
  farmaceutica, nominati nell'ambito di una rosa di ventiquattro
 
                               Pag. 6
 
  nominativi predisposta dai presidenti dei rispettivi ordini
  professionali e delle società scientifiche nazionali.
       3.  Sono, inoltre, membri di diritto della CUF il
  dirigente del dipartimento competente per materia ed il
  direttore dell'Istituto superiore di sanità od un direttore di
  laboratorio da questi nominato.
       4.  I membri della CUF sono tenuti, all'atto della
  nomina, a dare comunicazione al Ministro della sanità di
  qualunque carica o incarico ricoperti nell'ambito delle
  industrie farmaceutiche in Italia o all'estero.  Chiunque non
  ottemperi a detto obbligo ovvero fornisca mendaci informazioni
  al riguardo, decade immediatamente dalla carica.
       5.  La CUF dura in carica tre anni ed i componenti
  nominati possono farne parte per non più di due mandati, anche
  non consecutivi.
       6.  La CUF può invitare a partecipare alle sue
  riunioni esperti nazionali e stranieri; essa può costituire
  nel suo ambito, utilizzando membri esterni all'uopo designati,
  gruppi di lavoro mirati a specifici argomenti".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-67 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0067 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=006700 00 FASCIDC=13DDL0067 SORTNAV=0006700 000 00000 ZZDDLC67 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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