| 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Commissione unica del farmaco).
1. Presso il Ministero della sanità è costituita la
commissione unica del farmaco (CUF) che provvede a:
a) valutare la rispondenza delle specialità
medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge
e dalle direttive emanate dalla Comunità europea;
b) esprimere parere vincolante sul valore
terapeutico dei medicinali;
c) dare indicazioni di carattere generale sulla
classificazione dei medicinali ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni;
d) proporre l'avvio per la procedura di revoca dei
medicinali per i quali eventualmente sussistono dubbi sul
possesso dei requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione
alla immissione in commercio;
e) definire una serie di criteri obiettivi per
valutare il grado di innovazione dei nuovi farmaci in
relazione alla possibilità di inserimento nelle sottoclassi
omogenee per meccanismo di azione e struttura chimica, già
esistenti, ovvero di costituire essi stessi i farmaci di
riferimento di sottoclassi di nuova istituzione.
2. La CUF è nominata con decreto del Ministro della
sanità, è presieduta dal Ministro stesso o da un
vicepresidente da lui designato ed è composta da dodici
esperti di documentata competenza scientifica nel campo delle
scienze mediche, biologiche, farmacologiche e di tecnologia
farmaceutica, nominati nell'ambito di una rosa di ventiquattro
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nominativi predisposta dai presidenti dei rispettivi ordini
professionali e delle società scientifiche nazionali.
3. Sono, inoltre, membri di diritto della CUF il
dirigente del dipartimento competente per materia ed il
direttore dell'Istituto superiore di sanità od un direttore di
laboratorio da questi nominato.
4. I membri della CUF sono tenuti, all'atto della
nomina, a dare comunicazione al Ministro della sanità di
qualunque carica o incarico ricoperti nell'ambito delle
industrie farmaceutiche in Italia o all'estero. Chiunque non
ottemperi a detto obbligo ovvero fornisca mendaci informazioni
al riguardo, decade immediatamente dalla carica.
5. La CUF dura in carica tre anni ed i componenti
nominati possono farne parte per non più di due mandati, anche
non consecutivi.
6. La CUF può invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri; essa può costituire
nel suo ambito, utilizzando membri esterni all'uopo designati,
gruppi di lavoro mirati a specifici argomenti".
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